Transizione 1987

diritto di accesso ai documenti amministrativi vede il suo contrap punto nel diritto dell ’ amministrazione alla riservatezza sulla pro pria attività. Nel nostro ordinamento — che prevede unicamente il diritto alla copia — il primo praticamente non è operante e, al contrario, vi è una imposizione generalizzata a tutti i pubblici di pendenti del rispetto del cosiddetto segreto di ufficio nei confronti di tutta l ’ attività dell ’ amministrazione. Questa opacità ha favorito il crearsi di una situazione di irresponsabilità e inefficienza diffusa e, nei casi più gravi, un uso distorto dell ’ informazione e fenomeni di vera e propria corruzione. Sono quindi senz ’ altro da condividere le proposte formulate dalla Commissione governativa presieduta dal prof. Nigro, costi tuita col compito di studiare proposte sui temi della riforma del l ’ amministrazione. A conclusione dei suoi lavori — alla fine del 1984 — essa ha presentato un disegno di legge sull ’ accesso ai documenti amministrativi ispirato alle seguenti linee direttrici: l ’ affermazione di un diritto generale a favore di tutti e con riguar do a tutti i documenti della pubblica amministrazione, senza porre distinti regimi di accesso a seconda delle categorie di atti; il segre to come eccezione, legata ad esplicita menzione legislativa (segreto di stato o altro), o all ’ esigenza di tutelare la riservatezza delle persone (in questo senso il segreto opera come un segreto profes sionale a tutela del diritto alla privacy) o di non creare grave danno all ’ azione amministrativa; esigenza di motivare il rifiuto; azionabilità davanti al TAR. Purtroppo le proposte della Commissione sono ancora nel cas setto della presidenza del Consiglio dei Ministri e solo in parte sono state accolte — peraltro assai impropriamente — nella legge 861/85 sullo status degli amministratori locali come diritto alla presa visione e alla estrazione di copie dei provvedimenti ammi nistrativi. Al di là della portata innovativa della norma — le cui applicazioni per alcuni avrebbero addirittura una valenza rivolu zionaria — resta il fatto che essa ha per oggetto solo la “ punta dell ’ iceberg ” dell ’ attività della pubblica amministrazione, i prov vedimenti formali, e demanda alle singole amministrazioni la di sciplina concreta dell ’ esercizio del diritto, col rischio di compro metterne seriamente l ’ efficacia — il che sembrerebbe tra l ’ altro con fermato dal regolamento-tipo predisposto dall ’ ANCI nel quale prevalgono disposizioni di dettaglio relative alla procedura per il rilascio delle copie, alla applicazione delle norme sul bollo, etc.

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