Transizione 1987

b) La riforma del procedimento amministrativo Il tema del procedimento amministrativo attiene essenzialmen te a quella parte di attività dell ’ amministrazione in cui essa si esprime come autorità e in cui l ’ interesse del privato deve essere messo in comparazione con uno o più interessi pubblici. Conte stualmente alla proposta sul diritto di accesso, la Commissione Nigro ha formulato una bozza di disegno di legge concernente norme di principio in tema di procedimento amministrativo, ispi rata a: informalità e doverosità dell ’ azione amministrativa, pubbli cità degli atti relativi al procedimento, obbligo di motivazione e principio della contrattualità (accordo fra le parti che sostituisce il formale provvedimento amministrativo). Nel progetto viene rego lato il contraddittorio (comunicazione agli interessati, intervento nel procedimento per chi ne può subire pregiudizio e forme che può assumere il contraddittorio singolo/amministrazione), ven gono introdotte alcune norme per la semplificazione dell ’ azione amministrativa relative ad accertamenti tecnici, dichiarazioni sosti tutive di certificazioni e di autorizzazioni e così via. A livello locale l ’ assenza di un quadro legislativo di riferimen to impedisce probabilmente l ’ adozione di misure che sostituiscano l ’ accordo fra le parti alla più lunga e complicata decisione provve- dimentale; così come la disciplina legislativa sia statale che regio nale di alcuni procedimenti tipici in materie importanti (lavori pubblici, edilizia e urbanistica, artigianato) può rendere meno inci sivo un intervento autonomo dell ’ amministrazione comunale. Per tuttavia, ampi spazi sembrano aperti nelle seguenti dire zioni: — presa in esame dei provvedimenti amministrativi che hanno un più forte impatto sui cittadini, al fine di non aggravare inutilmente il procedimento e di improntare — nei limiti del possibile — l ’ azione amministrativa al principio di semplicità ed economicità delle forme; — revisione delle normative comunali che disciplinano in tutto o in parte i singoli procedimenti al fine di rendere le singole norme di significato univoco; — individuazione, per ogni provvedimento, degli uffici responsa bili della conduzione e dell ’ istruttoria, nonché dell ’ organo respon sabile dell ’ adozione dell ’ atto al fine di aumentare la certezza e la trasparenza dell ’ agire amministrativo e di pervenire ad una più chiara distinzione di compiti fra politici e apparati. 101

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