Transizione 1987

c) La tutela dei cittadini nei confronti della pubblica amministra zione Il tema di una figura interna all ’ amministrazione con funzioni di tutela dei cittadini e del difensore civico va affrontato nella consapevolezza che si tratta di strumenti molto diversi quanto a presupposti, ma non necessariamente alternativi. Si intende qui riaffermare che coloro che rispondono politicamente ai cittadini del proprio operato, in particolare la Giunta in quanto rappresen tante della maggioranza, devono essere ritenuti responsabili del corretto funzionamento della macchina comunale: in questo senso va operato un ribaltamento dell ’ ottica ottocentesca secondo la qua le l ’ apparato è custode della legge contro le decisioni del politico. Si tratta forse anche qui di fare chiarezza sui diversi ambiti che sono propri della responsabilità politica e della responsabilità am ministrativa. In questa direzione appare come una scelta “ forte ” quella di istituire una figura interna all ’ amministrazione cui dovrebbe essere affidato il compito di raccordarsi permanentemente al lavoro degli uffici informazione — da costituirsi quale punto privilegiato di osservazione sul funzionamento dell ’ amministrazione — e di sti molare per questo tramite gli organi competenti ad introdurre le modifiche organizzative necessarie a correggere i disservizi e ad impedire soprusi. Tale figura dovrebbe quindi essere dotata di adeguati mezzi di azione, avere ampi poteri ispettivi; quanto alla sua collocazione rispetto agli organi, l ’ alternativa appare essere quella della diretta dipendenza dal Sindaco — in quanto responsa bile dell ’ insieme dell ’ esecutivo — o in una posizione di staff al Consiglio Comunale. Nell ’ un caso si assegna un peso decisivo alla responsabilità sul funzionamento degli uffici che è in capo all ’ ese cutivo, nell ’ altro si privilegia un ’ esigenza latu sensu di garanzia. Questa figura così caratterizzata certamente non risponde appieno alle esigenze poste da chi afferma con forza la necessità del difen sore civico. L ’ istituto del difensore civico è stato introdotto, con connotazioni diverse, ormai in tutti gli ordinamenti europei e del mondo anglosassone; trova la sua origine nell ’ ombudsman scandi navo, nato agli inizi dell ’ Ottocento come organo indipendente col legato al parlamento col compito di assicurare il controllo sui di partimenti amministrativi. Presupposto è il principio organizzativo della separazione di poteri, almeno nella elementare contrapposi zione fra organo rappresentativo assembleare e governo, col relati 102

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