Transizione 1987
Per altro verso, proprio da alcune esperienze di difensori civici comunali possono trarsi utili indicazioni per la configurazione di istituti volti alla tutela dei cittadini in una vasta pluralità (se non nella generalità) di situazioni e nei confronti delle più varie ammi nistrazioni: le quali, appunto, hanno nella prassi stipulato conven zioni che le hanno sottoposte all ’ azione del difensore civico comu nale, estesa, in questo modo, a diversi enti operanti a livello loca le, così come alle stesse amministrazioni periferiche dello Stato. In prospettiva, dunque, occorre — credo — puntare ad un quadro normativo di principio, che articoli questi istituti evitan done ogni eccessiva parcellizzazione, anche sul piano territoriale; nel frattempo, nell ’ attuale situazione, una avveduta espansione del l ’ ambito di intervento dei difensori civici esistenti, in luogo di una loro proliferazione, si presenta spesso come risposta più utile nel l ’ immediato e come indicazione proficua per futuri interventi riformatori. Segnali in questa direzione sembrano ora provenire dai lavori della commissione per la riforma del Comune di Bolo gna: il quale si orienterebbe ad affrontare la questione garantendo al difensore civico della Regione l ’ accesso ai propri atti, e favoren done l ’ intervento nei confronti delle proprie strutture negli stessi termini in cui la legge regionale lo prevede nei confronti degli apparati della Regione stessa. E una soluzione di questo tipo, se — nella situazione attuale — non può costituire un modello generalizzabile, si presenta, per il comune capoluogo, positiva sotto vari profili: non ultimo dei quali quello di opporsi, con l ’ utilizzazione comunale di un istituto regionale, ad un diffuso modo di concepire le autonomie come monadi incomunicanti e necessariamente autosufficienti. 6. Infine, anche per quanto concerne i referendum locali, cre do che le esperienze condotte in questi anni — pur non prive di ambiguità ed ombre — possano indurre ad accantonare tradiziona li diffidenze. Certamente, non sono mancati aspetti di utilizzazione disinvol ta dello strumento: con quesiti in certo modo mistificanti (per formulazione o per oggetto, talora totalmente sottratto alle possi bilità di intervento del comune stesso), con garanzie dubbie nella espressione e nel computo dei voti, con effetti ambigui sulla deci sione. Eppure, complessivamente, il diffondersi di queste consulta lo
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