Transizione 1987
l ’ intervento allorché siano stati esperiti ragionevoli tentativi per rimuovere i ritardi, le irregolarità o le disfunzioni. Qualora si trat ti di omissione di atti dovuti, l ’ istante può richiedere l ’ intervento del Difensore civico dopo avere invitato, da almeno trenta giorni, l ’ Amministrazione a provvedere. Può intervenire su sollecitazione di formazioni sociali, al fine di rendere effettiva la garanzia dei diritti loro riconosciuti dalle leggi vigenti e per garantire altresì l ’ interesse ad ottenere i dati e le informazioni, disponibili presso le amministrazioni vigilate o reperibili dalle stesse, che siano necessa ri per lo svolgimento dell ’ attività dei richiedenti. Il Difensore civi co verifica le motivazioni che le Amministrazioni sono tenute ad esplicitare nel caso in cui non ritengano di aderire a richieste di dati e informazioni formulate dai soggetti di cui ai commi prece denti. Non può intervenire a richiesta di Consiglieri regionali. Il Di fensore civico non può intervenire a richiesta di soggetti legati da rapporto di impiego con le Amministrazioni di cui ai commi pre cedenti al fine della tutela di posizioni connesse al rapporto di lavoro. Il reclamo al Difensore civico non esclude per i cittadini inte ressati la facoltà di avvalersi, anche contemporaneamente, ove ne ricorrano i presupposti, dei ricorsi amministrativi previsti dalle vigenti leggi statali o regionali, né esclude, limita o pregiudica in alcun modo il diritto dei cittadini stessi di adire gli organi di giustizia ordinaria e amministrativa. Il Difensore civico può intervenire anche in riferimento ad atti o procedimenti che per disposizione di legge non possano essere im pugnati, riesaminati o riaperti o in riferimento ai quali pendano ricorsi avanti ad organi di giustizia civile o amministrativa. Non può comunque interferire con l ’ azione penale in corso ai sensi dell ’ art. 3, ultimo comma, del codice di procedura penale. Art. 4. Procedimento Il Difensore civico ha il potere-dovere di individuare l ’ ufficio ed i funzionari responsabili della pratica oggetto del suo intervento e può chiedere di procedere all ’ esame congiunto della pratica stes sa. Il Difensore civico, per l ’ adempimento dei suoi compiti, può richiedere documenti e convocare funzionari, anche al fine di effet tuare direttamente accertamenti presso gli uffici, senza che possa 109
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