Transizione 1987

essergli opposto il segreto d ’ ufficio. Le richieste di cui ai commi precedenti sono trasmesse di rego la al coordinatore dei servizi o al responsabile della direzione am ministrativa o dell ’ ufficio nell ’ ambito della cui responsabilità verte la questione trattata perché provvedano nei tempi e modi concor dati con il Difensore civico, che ne dà notizia ai cittadini interessa ti. Il Difensore civico può altresì intervenire invitando i soggetti, pubblici o privati, comunque operanti nelle materie di competenza regionale a fornire notizie, documenti, chiarimenti. Per detti sog getti sussistono i soli obblighi già previsti dalle leggi vigenti nei confronti dell ’ Amministrazione regionale. Il Difensore civico può segnalare nelle sue relazioni le eventuali mancate risposte ai propri inviti. Art. 5. Modalità dell'azione Il Difensore civico, in relazione ai compiti ad esso affidati dai precedenti articoli, opera segnalando agli uffici e organi competen ti le disfunzioni riscontrate, sollecitando provvedimenti agli organi ed uffici competenti a provvedere, segnalando anche ai fini dell ’ a pertura del procedimento disciplinare i soggetti che abbiano con il loro comportamento mancato al dovere d ’ ufficio nei confronti dei cittadini o delle formazioni sociali di cui all ’ art. 3. In relazione alla gravità o rilevanza dei fatti o delle disfunzioni riscontrate, il Difensore civico informa anche la Giunta o il Con siglio regionale o gli organi di amministrazione degli enti ed orga nismi di cui al secondo comma dell ’ art. 2, oltre alle comunicazioni eventuali previste nelle norme successive. Art. 6. Requisiti per l'elezione Il Difensore civico è scelto tra persone in possesso di qualifi cate esperienze giuridico-amministrative e che abbiano i requisiti richiesti per l ’ elezione al Consiglio regionale. Art. 7. Elezione L ’ elezione del Difensore civico è effettuata dal Consiglio re gionale con voto segreto, e con le procedure previste per l ’ elezione 110

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