Transizione 1987

deve essere comunicata al destinatario dell ’ atto finale e ai soggetti che per legge devono intervenire nel procedimento. Ugualmente l ’ amministrazione dà notizia ai soggetti interessati della propria intenzione di non procedere in ordine ad una richie sta da questi avanzata.

Art. 8. Contenuto della comunicazione La comunicazione deve indicare:

a) i fatti che giustificano la determinazione di procedere o di orientarsi negativamente in ordine alla richiesta della parte nel l ’ ipotesi di cui al 1° e 2° comma dell ’ articolo precedente; b) l ’ iter del procedimento e l ’ unità organizzativa responsabile della propo sta o dell ’ adozione del provvedimento; c) il termine entro il quale il procedimento deve concludersi; d) le modalità con cui si può prendere visione degli atti nel corso del procedimento; e) la do cumentazione eventualmente richiesta per l ’ istruttoria e le forme di intervento previste personali o documentali atte a chiarire le ragioni dell ’ interessato. Quanto previsto ai punti b), c), d) ed e) deve essere altresì comunicato agli interessati nei casi di procedimenti iniziati su i- stanza di parte. (Art. 9. Obbligo di provvedere - articolo eventuale) I procedimenti amministrativi diretti ai singoli iniziati dal l ’ amministrazione, anche al di fuori dei casi in cui debbano essere iniziati d ’ ufficio o conseguano obbligatoriamente ad una istanza, sono conclusi con l ’ emanazione di un atto esterno. La comunica zione dell ’ atto agli interessati deve contenere le informazioni rela tive alle eventuali possibilità di ricorso amministrativo e di im pugnazione. Resta fermo quanto disposto dalla legislazione vigente in merito al valore di accoglimento e di rigetto da attribuire alla mancata adozione del provvedimento da parte dell ’ amministrazio ne. (Art. 10. Motivazione - articolo eventuale) Ogni provvedimento amministrativo scritto deve indicare i motivi essenziali, giuridici e di fatto che hanno determinato la 117

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