Transizione 1987
zioni si presenta come uno degli elementi di maggiore novità, nella recente evoluzione delle amministrazioni comunali: non senza ef fetti di positivo rinnovamento nel rapporto tra istituzioni e società locali. E, in sostanza, l ’ esame delle esperienze locali sembra eviden ziare come, precisamente e particolarmente su problemi concreti di dimensione cittadina, il referendum si presti in maniera efficace a mobilitare gruppi di cittadini, in uno spazio di impegno politico che i partiti non riescono ad esaurire. In realtà, può ritenersi che, in gran parte, gli aspetti negativi, e gli atteggiamenti critici, relativi alle esperienze di referendum, siano particolarmente e precisamente connessi al carattere “ spon taneo ” (o " ‘ informale ” o ""atipico ” ) di queste esperienze: il cui procedere su decisione della (maggioranza che regge la) ammini strazione comunale, secondo regole modulate di volta in volta, al di fuori di ogni nucleo minimo di garanzie generali, non può non prestarsi a (rischi o, quanto meno, a sospetti di) usi strumentali o comunque non irreprensibili. Se, dunque, è possibile ritenere che la partecipazione dei citta dini al processo di formazione di una decisione per essi rilevante tenda a costituire un utile mezzo per assicurare il massimo grado di corrispondenza tra la deliberazione degli amministratori e le aspettative degli amministrati, conseguendo — secondo le sugge stive indicazioni di Norberto Bobbio — la più proficua integrazio ne tra forme di democrazia rappresentativa e forme di democrazia diretta; se può ritenersi che precisamente nella dimensione locale questa integrazione possa trovare le più proficue e concrete occa sioni di sviluppo; e se, d ’ altronde, è dalle modalità di svolgimento del referendum che viene, in larga misura, a dipendere la credibili tà e dunque la stessa opportunità del ricorso a questo strumento, allora il problema diviene quello di individuare i criteri di fondo di una disciplina di principio che consenta di valorizzare al meglio l ’ istituto referendario, garantendone l ’ utilizzo nei termini più cor retti ed efficaci. Al proposito, del tutto inadeguato si presenta l ’ accenno conte nuto nel (pur così prolisso, in varie altre parti) testo di riforma delle autonomie locali varato dalla Commissione affari costituzio nali del Senato; il quale si limita a rinviare agli statuti comunali e provinciali l ’ eventuale previsione del referendum popolare abroga tivo di atti deliberativi, della consultazione della popolazione su determinati affari e di forme di iniziativa popolare; ed al regola li
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