Transizione 1987
ne per il ricovero dei pazienti che richiedono particolari e prolun gate forme di rieducazione. b) Il diritto del malato al più appropriato ricovero ospedaliero e nella struttura più idonea quando esso sia obiettivamente giusti ficato dalle condizioni patologiche urgenti o, nel caso di condizioni patologiche non urgenti, sia richiesto dal medico e dalle strutture di base. A tale scopo: è necessario che gli ospedali siano dotati di tutte le strutture diagnostiche moderne capaci di assicurare in bre ve tempo la definizione della diagnosi e di funzionare a tempo pieno, in modo da assicurare la degenza più breve possibile. Inol tre gli ospedali in funzione delle specialità in essi contenute, devo no essere dotati di tutte le strutture ed attrezzature terapeutiche in grado di assicurare nel migliore dei modi il trattamento completo e il più rapido possibile dello stato di malattia, senza inutili attese dopo la formulazione della diagnosi. Infine sempre ai fini di snellire le degenze deve essere previsto un adeguato servizio di Day Hospital per la esecuzione di indagini e di terapie che non comportano ricoveri. c) Il diritto del malato, nel corso del ricovero ospedaliero, a vedersi garantite le migliori condizioni di carattere alberghiero, relative al riposo, al vitto, all ’ igiene personale e collettiva, alla ricreazione. A tale scopo è necessario prevedere il funzionamento delle attività ospedaliere in modo che sia assicurato al paziente un ade guato periodo di riposo notturno e diurno; assicurare un vitto congruo, vario, possibilmente gradito al paziente, adeguatamente distribuito nel tempo; un numero di servizi igienici adeguati e sufficienti; assicurare il diritto alla ricreazione mediante la crea zione di ambienti di lettura, di informazione radiotelevisiva, di riposo; assicurare un abbigliamento che risponda alle esigenze igieniche della collettività ospedaliera. d) Il diritto del malato o dei suoi congiunti alla più corretta informazione relativamente allo stato di malattia, alla programma zione diagnostica, alla programmazione terapeutica ed ai rischi re lativi, alla prognosi, con le cautele dovute in relazione allo stato psicologico del malato e dei suoi familiari, anche al fine di evitare possibili conseguenze negative derivanti da una non perfetta comprensione dell ’ informazione. Al paziente — o ai suoi congiunti — all ’ atto della dimissione deve essere fornita una epicrisi che contenga il riassunto dei dati più salienti della cartella clinica — da quelli diagnostici a quelli terapeutici — con l ’ indicazione degli 123
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