Transizione 1987

I) Il diritto della donna a vedere realizzate in maniera globale le norme previste dal progetto materno-infantile, la tutela della sua identità, garantendo per quanto possibile l ’ assistenza da parte di personale infermieristico femminile, le norme relative alla interru zione di gravidanza, la tutela dei suoi rapporti col prodotto del concepimento, la continuità dei suoi rapporti con l ’ ambiente fami liare e soprattutto coi figli mediante visite periodiche in ambienti riservati, l ’ autonomia a decidere dell ’ eventuale trasferimento del l ’ informazione ai familiari. Per la realizzazione delle indicazioni suindicate è necessario prevedere: — L ’ adeguamento della rete e dell ’ edilizia ospedaliera alle esi genze dell ’ ospedale moderno sia nei riguardi della parte tecnica che di quella alberghiera, tenendo conto delle esigenze locali; — norme giuridiche ed eventuali modificazioni di quelle esi stenti ai fini dell ’ attuazione delle norme precedenti; — l ’ adeguamento degli organici ai fini di assicurare il migliore funzionamento delle strutture; — l ’ adeguamento del funzionamento delle U.S.L. con l ’ inte grazione della necessaria componente tecnica ai fini di assicurare nel migliore dei modi l ’ assistenza ai vari livelli. Tutto ciò premesso, la Commissione dichiara l ’ esigenza di un intervento normativo che dia piena attuazione alla tutela della sa lute sulla base dei principi fissati dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833, nonché sulla base dei principi formulati (qui di seguito). Finalità di un immediato intervento legislativo o regolamentare sono: — un ordinamento interno dei servizi ospedalieri e ambulato riali che, nel rispetto dei criteri di uniformità su tutto il territorio nazionale delle condizioni e nell ’ ambito dei poteri di cui all ’ art. 5 della legge costitutiva del servizio sanitario nazionale, consenta la partecipazione degli utenti all ’ attuazione del servizio medesimo, renda effettivo il diritto all ’ assistenza sanitaria quale diritto sog gettivo e fondamentale della persona, salvaguardi la dignità, la libertà, e la riservatezza del malato, assicuri il diritto all ’ informa zione medica; — la previsione di forme semplificate di tutela in via ammi nistrativa e giudiziaria per le ipotesi di lesione dei diritti degli utenti del servizio sanitario nazionale. 125

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