Transizione 1987
mento la disciplina delle relative modalità procedimentali, preoc cupandosi semplicemente di escludere comunque dal referendum abrogativo le deliberazioni di approvazione del bilancio e l ’ imposi zione di tributi (art. 28). Gli aspetti problematici ed ambigui che emergono dall ’ analisi dell ’ esperienza sembrano, invero, suggerire l ’ esigenza di disporre di elementi di certezza e di garanzia quanto meno in ordine a: a) iniziativa: che, se si intende valorizzare l ’ interazione tra movi menti e istituzioni, evitando i rischi propri del modello plebi scitario (emarginazione del consiglio, scelta del quesito e dei tempi “ dall ’ alto ” , ecc.), deve essere garantita a un congruo numero di cittadini; A) sottoposto a referendum: che deve corrispondere a scelte reali, su problemi rilevanti e concreti. Se si vogliono evitare enfatizzazioni prive di conseguenze sulla vita della co munità locale, con effetti di disaffezione da parte dei cittadini, l ’ oggetto non dovrebbe, in via di massima, trascendere la di sponibilità decisionale del comune. Ciò implica che il problema dei limiti, in questa ottica, non si prospetterebbe tanto (o sol tanto) in relazione a classiche argomentazioni che inducono ad escluderne l ’ ammissibilità, ad esempio, in materia tributaria; ma assumerebbe un particolare rilievo, anzitutto, la dimensione de gli interessi coinvolti: che laddove questa ecceda decisamente la circoscrizione comunale, il referendum presenta rischi di dive nire un lacerante strumento di contrapposizione rispetto ad al tre collettività, e di pressione rispetto alle autorità (regionali o statali) cui compete la decisione. In queste ipotesi — se alcune materie possono consigliare specifiche previsioni di consultazio ne della popolazione comunale nell ’ ambito di procedimenti fa centi capo ad altri enti — meglio può sopperire alle esigenze il referendum “ parziale ” previsto negli statuti regionali, precisan done i rapporti con il referendum comunale; c) procedimento: che deve essere regolato fornendo precise garan zie, anche e particolarmente in ordine alla valutazione di am missibilità, da demandare ad un organo che, per composizione e collocazione, possa considerarsi indipendente nei confronti del l ’ amministrazione comunale; d) effetti: prefigurando chiaramente le conseguenze che si ricolle gheranno alla scelta, nell ’ uno o nell ’ altro senso, del corpo elet torale; senza escludere il ricorso ad un referendum con effetti “ approvativi ” .
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