Transizione 1987
ad altre tematiche qui non affrontate. Siamo consapevoli che la peculiarità del nostro metodo (filosofico) di indagine, e il fatto di non aver potuto consultare altri commenti possono costituire un limite della nostra analisi. Ci auguriamo comunque che il presente contributo favorisca una più ampia e approfondita disamina razio nale non solo delFIrtrazzo/ze, ma anche dell ’ intera problematica etico-normativa aperta dallo sviluppo delle nuove tecnologie ripro duttive. 2. Il problema dei rapporti tra morale e legge civile Per il tipo di analisi filosofica che intendiamo svolgere, sembra più opportuno invertire l ’ ordine della trattazione seguito dall ’ I- struzione, e considerare prima il problema dei rapporti tra morale e diritto, per giungere poi ai principi etici generali. Secondo Vlstru- zione « compito della legge civile è assicurare il bene comune delle persone attraverso il riconoscimento e la difesa dei diritti fonda mentali, la promozione della pace e della pubblica moralità » [584]. Istruzione riconosce il valore del (cosiddetto) principio del « minor male », in base al quale si può dire che la legge civile « deve talvolta tollerare in vista dell ’ ordine pubblico ciò che non può proibire senza che ne derivi un danno più grave» [584]. Tuttavia sottolinea subito che « i diritti inalienabili della persona dovranno essere riconosciuti e rispettati da parte dell ’ autorità civile e dell ’ autorità politica» [584]; e osserva inoltre che tra questi diritti particolarmente rilevanti per il nostro tema sono i seguenti: « a) il diritto alla vita e all ’ integrità fisica di ogni essere umano dal momento del concepimento alla morte; b) i diritti della famiglia e del matrimonio come istituzione » [584]. Quanto al primo dirit to, afferma che « come conseguenza del rispetto e della protezione che vanno assicurate al nascituro, ... la legge dovrà prevedere appropriate sanzioni penali per ogni deliberata violazione dei suoi diritti» [584]. Quanto ai diritti della famiglia, l ’ Itfrazzow os serva che « la legge civile non potrà accordare la sua garanzia a quelle tecniche di procreazione artificiale che sottraggono ... ciò che costituisce un diritto inerente alla relazione fra gli sposi e non potrà perciò legalizzare il dono di gameti tra persone che non siano legittimamente unite in matrimonio » [585]. Infatti la legge civi le deve essere « regolata sulle norme fondamentali della legge mo 50
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