Transizione 1987

rale in ciò che concerne i diritti dell'uomo, della vita umana e dell'istituzione familiare» [585]. Come si vede, quest ’ ultimo concetto va applicato tanto al caso del diritto alla vita, quanto a quello dei diritti della famiglia. A ben vedere, Tlr/razàwe pare riconoscere una certa diversità tra i due ambiti, dal momento che richiede esplicitamente sanzioni penali solo per le violazioni del diritto alla vita, ed avanza richieste meno precise per l ’ altro caso. Tuttavia, tale differenza sembra essere solo di « grado » e « misura », restando in generale valido lo stesso schema di regolazione giuridica per entrambi i campi. Per contro, si può osservare che c ’ è una differenza fondamentale e decisiva tra l ’ ambito del diritto alla vita (regolato dal quinto Comandamento: « Non uccidere »), e l ’ ambito dei diritti della famiglia (regolato dal sesto Comandamento: «Non commettere adulterio»). Il quinto Comandamento, infatti, concerne la tutela della vita fisica della persona, e il rispetto di tale comandamento è costitutivo di ogni e qualsiasi società: le persone rifiuterebbero di cooperare se non fosse loro garantita sicurezza e tutela a questo proposito. Pertanto la vita sociale richiede un accordo (unanime) sulla materia del quinto Comandamento, perché senza di esso la società si disinte grerebbe. Del tutto diverso è il caso del sesto Comandamento, che ha invece la funzione di garantire la riproduzione e la continuazio ne del gruppo sociale. Poiché tale obiettivo può esser raggiunto in vari modi, sembra che la materia del sesto Comandamento possa assumere le più diverse caratterizzazioni, e di fatto nelle moderne società occidentali in proposito vige il principio della mutua tolle ranza e del pluralismo democratico 17 . Proprio questa distinzione fa sì che — diversamente da quanto supposto dallTi/r«zzo«^ — si debba prendere atto di diversi schemi di regolazione giuridica a seconda che si tratti dell ’ uno o dell ’ altro ambito. Pertanto, si de vono distinguere problemi diversi relativi a ciascun ambito, pro blemi che meritano di essere esaminati separatamente. 2.1. La tutela dei diritti della famiglia Si può accettare l ’ idea che la famiglia sia il fondamento della società, ma poiché ci sono varie « morali familiari » (le quali indi viduano rispettivamente diversi « modelli » di famiglia), si tratta di sapere quali di queste morali familiari possano essere accolte dal diritto. Tale risposta dipende dal diverso modo di risolvere i pro 51

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