Transizione 1987
un intero codice morale (che spesso è equivalente a un « universo culturale »). Problemi analoghi a quelli del « caso cruciale » sor gono quando ci si interroga sulla « giustizia » di istituzioni sociali fondamentali, come ad esempio la monogamia (cristiana) o la poli gamia (mussulmana). Proprio per la profondità delle conseguenze dell ’ istituzione familiare, anche in questo caso la domanda diventa del tipo: « È meglio il modo di vita cristiano o quello mussulma no? », ed il ragionamento etico non è più di aiuto — cosicché la decisione diventa « personale ». Chi sostiene una teoria della morale del tipo sopra delineato, quando considera i problemi della regolazione giuridica, ragiona grosso modo nel modo seguente: poiché non possiamo stabilire quale sia la morale familiare « migliore », e poiché di fatto nelle società occidentali sono diffuse molte e diverse morali familiari, le quali possono convivere tra loro con buoni risultati, rispettando abbastanza bene la dignità e il benessere delle persone, per quanto riguarda tale ambito il diritto deve essere « neutrale » e tollerante rispetto alle varie soluzioni (« personali »), e deve intervenire solo in caso di effettivo « danno sociale » 21 . Pertanto, il dissenso con l ’ I^razàwe si basa su una ragione duplice: esso verte sulla conce zione stessa della morale; e sul conseguente schema di regolazione giuridica che afferma la « neutralità » del diritto. b) Secondo schema di regolazione giuridica: la « non-neutralità » nel diritto. Pur riconoscendo che di fatto è estremamente difficile (o forse anche pressoché impossibile) confrontare « universi culturali » e stabilire quale sia la morale familiare « migliore », chi sostiene questo schema afferma una concezione della morale in base alla quale tale confronto è possibile almeno di principio. In questa prospettiva è quindi possibile dare una giustificazione (in qualche senso) « razionale » anche del « caso cruciale » (che invece nell ’ al tro caso era ambito della retorica, dell ’ arte, o del cosiddetto « ar bitrio » personale 22 ). Tale diversa concezione della morale può as sumere le più diverse formulazioni: da quelle classiche del diritto naturale che fonda le norme morali nel finalismo cosmico, a quelle più recenti che cercano di individuare una sorta di « punto di vista morale » intersoggettivamente accettabile 23 . In ogni caso, chi sostiene la non-neutralità del diritto condivide con distruzione l ’ idea di regolare (per quanto possibile) la legge civile sulla « mi 53
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