Transizione 1987

gliore » morale familiare, limitando l ’ eventuale disaccordo al piano dei diversi contenuti specifici della morale familiare stessa. Nonostante le profonde differenze teoriche sottese ai due sche mi delineati, forse perché il comportamento in materia familiare viene ad influenzare gli altri solo indirettamente, o forse perché i comportamenti in materia sono difficilmente controllabili, sembra che in questo campo, sul piano giuridico, si riesca (o si possa riuscire) a giungere ad ampie convergenze. Infatti, sembra sia giu stificabile il ricorso al principio del « minor male ». L ’ esempio degli anticoncezionali illustra bene il punto: chi sostiene la neutra lità del diritto è probabile 24 favorisca la massima tolleranza possi bile in materia, lasciando la facoltà di farne uso o no a seconda delle scelte « personali ». A una soluzione molto simile giunge anche chi sostiene la non-neutralità del diritto e afferma la liceità (morale) della contraccezione. Chi infine afferma la non-neutralità e l ’ illiceità può giustificare il permesso sul piano giuridico ricor rendo al principio del « minor male »: osservando cioè che, nella data situazione storico-sociale, il tentativo di estirpare il « male » (morale) della contraccezione può portare a un danno sociale ben più grave del « male » stesso 25 . Che, di fatto, lo porti o non è una questione empirica, da stabilire attraverso un ’ appropriata indagi ne 26 . Per questo, per quanto concerne l ’ ambito della famiglia, nel la cultura occidentale moderna si lascia grande libertà di scelta, in ossequio al pluralismo democratico e alla mutua tolleranza. 2.2. La tutela del diritto alla vita Completamente diverso, invece, sembra sia il caso della tutela del diritto alla vita della persona. Anche qui vi sono difficoltà teoriche ad individuare quale nozione di persona sia « migliore », ma sem bra necessario farlo. Infatti, forse perché la decisione in proposito ha conseguenze dirette sulla vita degli individui, senza un accordo in materia non sembra (fisicamente) possibile la vita sociale; e quindi una simile decisione non è, né può essere (meramente) « personale » 27 . Pertanto, in questo ambito, il diritto non può essere « neutrale »: una posizione nega (necessariamente) l ’ altra, e tertium non datur. La differenza tra i due ambiti diventa chiara se si considera ad esempio il problema del finanziamento delle ricerche con embrioni. Mentre nel caso della contraccezione sembra possibile la mutua 54

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