Transizione 1987

DALL ’ OMBUDSMAN AL DIFENSORE CIVICO

Carlo Falqui-Massidda

Nel panorama degli istituti, politici e giuridici, di tutela del cittadino contro l ’ inerzia e gli abusi del potere (istituti che caratte rizzano i regimi di democrazia pluralista e partecipativa) si è profi lata da una ventina d ’ anni, per poi comparire sulla scena delle istituzioni locali da dodici ed espandersi sempre più negli ultimi tempi, la figura del difensore civico, che si atteggia come strumen to di protezione del cittadino, in modo specifico, contro le omis sioni, i ritardi e qualunque irregolarità dell ’ azione amministrativa, vale a dire contro le disfunzioni e i disservizi della burocrazia, soprattutto di quella locale. Nonostante tale processo di diffusione e di espansione di que sto singolare produttore di giustizia nell ’ Amministrazione pubbli ca, si tratta di figura ancora praticamente sconosciuta. Non si con tano i cittadini che confessano di ignorarla o di non saperne gran che, o di conoscerne in modo impreciso o incompleto il ruolo sociale; ancor più disorientati appaiono coloro che hanno letto sui giornali (o sentito parlare) dell ’ ombudsman, personaggio dal nome esotico, che pronunziano per lo più all ’ inglese ( “ ombudsmen ” ) mentre si tratta, in realtà, di un ’ arcaica paroletta svedese, che let teralmente significa “ uomo che fa da tramite ” , vale a dire “ inter mediario ” (anche in Francia il difensore civico nazionale è chiama to “ Mediateur ” ). L ’ ombudsman in origine fu “ intermediario ” fra il parlamento, di cui era fiduciario, e il governo del re di Svezia. In seguito, quando subentrò il regime parlamentare e si affermò il controllo politico diretto dell ’ assemblea legislativa sull ’ esecutivo, prevalse nell ’ ombudsman la funzione, del resto già implicita sin dall ’ origine, di tutela dei singoli contro gli abusi (non solo del- l 'Amministrazione, ma anche dei giudici) commessi “ per parzialità, 57

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