Transizione 1987
favoritismi ” o “ per qualsiasi altro motivo ” , con il potere di entra re anche nel merito degli atti amministrativi e di portare in giudi zio funzionari e giudici che avessero commesso illeciti o fossero venuti meno ai doveri del loro ufficio. Oggi in Svezia non vi è più un solo ombudsman, ma una serie di ombudsman, per così dire, specializzati nei più vari settori non solo della pubblica amministrazione, ma in genere della vita sociale ed economica del Paese. Esiste, per esempio, l ’ ombudsman per la stampa (che ha il compito di controllare la correttezza dell ’ infor mazione), quello dei consumatori, quello per gli affari militari. L ’ istituto si è, in questo secolo, diffuso in altri paesi, non solo europei: figure affini all ’ ombudsman svedese sono state istituite nel 1919 in Finlandia e, in questo dopoguerra, in Norvegia (1952), in Danimarca (1954), in Nuova Zelanda (1962), nel Re gno Unito (1967), in Francia (1973), in tutti gli stati dell ’ Austra lia (e dal 1976 nello Stato Federale), in tutte le province del Canada, nel Portogallo, in Spagna, in molti Stati dell ’ india, in Tanzania, Zambia, Mauritius, Fiji, nelle Hawai, nel Nebraska, nel lo Jowa. In Italia ancora non esiste un organo fiduciario del par lamento affine all ’ ombudsman svedese, anche se giacciono presso le Camere progetti di legge in proposito, mentre una figura non coincidente, ma ispirata all ’ ombudsman è stata introdotta da varie Regioni (nello scorso anno, anche dalla Regione Emilia-Romagna). Il nome dato a questa nuova carica è “ difensore civico ” , bel nome che sarebbe auspicabile adottare in luogo dell ’ impronunciabile e incomprensibile termine “ ombudsman ” , con il quale quest ’ organo è, invece, spesso designato dai mezzi di informazione. Un nome, quello di “ difensore civico ” , che forse promette al cittadino molto più di quel che può in realtà concedere. Il campo d ’ azione dei difensori civici italiani è infatti piuttosto limitato, non solo territorialmente (l ’ ambito è regionale), ma anche per materia (inerzia, ritardi, irregolarità dell ’ attività amministrati va di uffici regionali o di uffici di enti dipendenti, controllati o delegati dalla Regione); limitato anche quanto ai poteri d ’ interven to. Il nostro difensore civico non può infatti portare in giudizio giudici o funzionari, come l ’ ombudsman svedese, ad esempio. Egli può convocare i funzionari amministrativi responsabili delle di sfunzioni, anche di propria iniziativa (non, quindi, necessariamen te in seguito a denunzia del cittadino), senza che gli si possa oppor re il segreto d ’ ufficio, esaminare congiuntamente ad essi la pratica per rilevarne e contestarne la irregolarità, disporre dirette ispezioni 58
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