Transizione 1987
negli uffici, e fissare poi i termini e i modi entro i quali il provve dimento omesso o ritardato deve essere emanato o le irregolarità eliminate, informando di tutto ciò l ’ interessato. Al difensore civico la legge non attribuisce però poteri sanzionatoti o sostitutivi: egli non può direttamente applicare ai funzionari responsabili delle i- nerzie, ritardi o irregolarità una sanzione civile, contabile o disci plinare, né, tanto meno, procedere contro di essi penalmente; non può annullare, revocare o riformare atti amministrativi; non può sostituirsi all ’ Amministrazione inerte, o che ha agito illegittima mente o ingiustamente, nell ’ emanare l ’ atto amministrativo o nel sostituire quello già emanato con altro, non affetto da vizi o da iniquità. Del resto, questa carenza di poteri sostitutivi, decisori e coerci tivi, cioè di carattere repressivo o ripara torio, caratterizza, in fondo, tutti gli ombudsman, anche quelli di altri Stati, tanto che si sono definiti gli ombudsman stessi (e quindi anche i difensori civici) “ magistrati di persuasione ” o “ di influenza ” . Magistrati non per ché essi siano titolari di poteri giurisdizionali, ma in quanto essi sono investiti di una carica pubblica (come i presidenti e gli asses sori delle giunte regionali, i ministri, i sindaci ecc.); “ di persua sione ” o “ di influenza ” , perché il loro intervento tende a convin cere con argomentazioni giuridiche, tecniche o di merito gli uffici pubblici coinvolti a desistere dalla condotta inerte o irregolare lesiva della sfera giuridica o morale del cittadino o, nel caso in cui l ’ Amministrazione abbia già emanato un atto viziato, a esercitare l ’ autotutela, annullando d ’ ufficio o modificando l ’ atto stesso. Non avendo poteri sostitutivi, decisori, né coercitivi, dunque, il difen sore civico non è un giudice, né un organo di amministrazione attiva, ma, tutt ’ al più, un organo dotato di indipendenza, che eser cita sull ’ attività amministrativa regionale e pararegionale un con trollo atipico, di tipo ispettivo. Due statuti regionali (quelli della Liguria e del Lazio) inseri scono il difensore civico fra gli istituti di partecipazione popolare all ’ Amministrazione pubblica, evidentemente nel senso che esso rappresenterebbe una risposta all ’ esigenza di un più stretto rappor to fra pubblica amministrazione e cittadino. Il difensore civico agirebbe, appunto, da tramite fra i cittadini (non solo uti singuli, ma anche in forme associate) e pubblici poteri, e attuerebbe così un “ controllo democratico ” sulla burocrazia regionale. Qualche au tore, anzi, è orientato a considerare l ’ aspetto partecipativo della funzione del difensore civico come l ’ elemento più idoneo a legitti 59
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