Transizione 1987

mare l ’ introduzione di tale figura nel nostro ordinamento. Sembra però più congrua la definizione del difensore civico come organo di controllo atipico, normalmente attivato dal cittadino, che chiede giustizia contro l ’ inerzia dei pubblici uffici e, in genere, contro la cattiva amministrazione che danneggi i suoi interessi. È stato infat ti notato come la necessità per il cittadino di attivare un controllo sull ’ andamento dell ’ Amministrazione, rivolgendosi al difensore ci vico, indichi proprio una carenza di partecipazione. Inoltre, il di fensore civico non ha alcun potere di concorrere alla determina zione dell ’ atto amministrativo da adottarsi, essendogli negato, co me già accennato, ogni potere di sostituirsi all ’ Amministrazione e di decidere per essa. In ogni modo, qualunque soluzione si adotti sulla questione se il difensore civico sia o non sia istituto di parte cipazione (sempre, comunque, mediata) dei cittadini all ’ Ammini strazione pubblica, è certo che l ’ istituzione di tale organo costitui sce un progresso verso l ’ obbiettivo di rendere effettiva tale parte cipazione, in quanto il difensore civico è sicuramente da configura re come intermediario fra cittadini e pubblici poteri al fine di assicurare l ’ attuazione dei principi costituzionali del buon anda mento e dell ’ imparzialità della pubblica amministrazione. Una volta chiarito che il difensore civico esercita in sostanza un ’ autorità solo morale Sull ’ Amministrazione, sorge spontaneo un quesito: se i funzionari a cui il difensore rivolge inviti o prefigge termini entro cui provvedere (oltre a proporre, raccomandare, sug gerire) non vi si adeguano, che fare? Si è detto infatti che il difensore civico non può costringerli, ma solo cercare di convincer li, di indurli a mutare la loro condotta o ad annullare o modificare i loro provvedimenti. Il potere più efficace che spetta al difensore civico (potere che testimonia, fra l ’ altro, anche la sua indipendenza dagli organi statutari della Regione) è quello di segnalare il rifiuto o l ’ inerzia del funzionario, direttamente ai mezzi di informazione, rilasciando interviste o conferenze-stampa. Egli può inoltre richie dere agli organi competenti il giudizio disciplinare o, quando e- mergono estremi di reato, il giudizio penale. Nella pratica, come risulta sia dalla mia (assai breve) esperien za, come da quella degli altri difensori civici, tali seppur limitati poteri di ispezione, di prescrizione e di denunzia agli organi statu tari e ai mass media vengono esercitati assai raramente e in casi veramente eccezionali. È infatti sufficiente, nella grande maggio ranza dei casi, richiedere informazioni, documenti e chiarimenti all ’ Amministrazione, per ottenerne quasi sempre la collaborazione 60

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