Transizione 1987

e, inoltre, una risposta adeguata agli inviti, alle proposte e ai sug gerimenti. L ’ azione del difensore civico è particolarmente efficace durante il procedimento amministrativo, ossia nel corso di quella serie di atti preparatori (bandi, progetti, pareri, controlli, preventivi) che sono preordinati all ’ emanazione del provvedimento conclusivo. È questa la tutela cosiddetta endoprocedimentale ed è in questa fase, del resto, che si verificano omissioni e ritardi, comportamenti, cioè, ai quali non è possibile rimediare ricorrendo al giudice ordi nario o amministrativo, il quale è, essenzialmente, giudice della legittimità, della liceità, o, nei congrui casi, del merito di atti o provvedimenti amministrativi già formati, emanati cioè, a procedi mento già concluso. Il difensore civico per la Regione Emilia-Romagna può tutta via intervenire anche a procedimento concluso e persino se pendo no ricorsi amministrativi o giurisdizionali. Non può intervenire presso i giudici, ma può tentare di indurre l ’ Amministrazione a eliminare la materia del contendere, mediante l ’ esercizio dell ’ auto tutela, risolvendo cioè la controversia pendente con il cittadino in sede extracontenziosa. Bisogna però dire che l ’ azione del difensore civico in questa fase rarissimamente è efficace, perché, anche quando i tentativi di “ persuasione ” sono confortati da citazioni di giurisprudenza, a volte consolidata, l ’ Amministrazione tende a non porre in essere autonomi rimedi alle disfunzioni contestate, ma a rimettersi fatalisticamente alla decisione del giudice. Nell ’ Ammi nistrazione i funzionari aperti al dialogo e pronti a rivedere le proprie posizioni non sono, purtroppo, la maggioranza. Gli interventi, nelle forme indicate (ispettive, di invito, di pre fissione di termini, di segnalazione ai mass media ecc.), sono con sentiti al difensore civico solo verso gli uffici regionali e parare gionali. Essi non sono possibili quando il difensore civico viene a conoscenza di disfunzioni di uffici amministrativi non regionali, cioè statali, previdenziali, di enti territoriali o locali non dipenden ti, non controllati, né delegati dalla Regione. Egli può tuttavia, in questo caso, se lo ritiene opportuno, segnalare le disfunzioni al Consiglio regionale nella relazione che egli è tenuto a presentare annualmente sulla propria attività (o in relazioni apposite, nei casi più gravi e più urgenti). Nella pratica le richieste di intervento di gran lunga prevalenti sono proprio quelle che riguardano uffici non regionali, anche perché le Regioni hanno compiti di normazio ne, di programmazione e di alta amministrazione, più che di am 61

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