Transizione 1987

ministrazione attiva. Ed è in sede di amministrazione attiva, che gli Uffici entrano in diretto contatto con i cittadini e possono porre in essere comportamenti lesivi della sfera giuridica o morale di questi ultimi, comportamenti cioè in relazione ai quali può esse re utile l ’ intervento del difensore civico. Per questa ragione è nei voti che sia istituito al più presto un difensore civico a competenza diffusa, estesa cioè a tutte le pubbliche amministrazioni — statali, parastatali e locali a qualunque livello. Concludendo, l ’ azione del difensore civico è certamente meno incisiva di quella delle autorità tutorie o giurisdizionali. Essa è tuttavia più immediata, più vicina al cittadino, il quale può essere aiutato a superare il muro che gli opponga la burocrazia, soprat tutto nei momenti che precedono l ’ emanazione del provvedimento, allo scopo di prevenire errori o abusi dell ’ Amministrazione. Infine, il difensore civico può agire, a differenza dei giudici, non solo a tutela di diritti e di interessi legittimi, ma anche di interessi semplici e di interessi diffusi, di cui si facciano portatori forma zioni sociali (o anche singoli cittadini). Egli può cioè muoversi, a tutela del cittadino, in quell ’ area nella quale il cittadino stesso non ha ancora il potere di agire davanti ai giudici, o ne è addirittura privo. Il difensore civico ha assunto, in definitiva, la funzione di garante del cittadino in ogni situazione di cattivo uso del potere amministrativo. Non sempre il cittadino ha ragione di invocare l ’ opera del difensore civico, perché spesso le sue lamentele non hanno un sicuro fondamento giuridico o pratico, ma egli si giova in questo caso delle spiegazioni e dei chiarimenti che gli fornisco no lo stesso difensore civico, o l ’ Amministrazione, da quest ’ organo sollecitata. Il difensore civico svolge quindi una funzione non inuti le, non solo quando assiste il cittadino, concorrendo indirettamen te anche ad assicurare il buon andamento della pubblica ammini strazione, ma anche quando si atteggia a suo consulente. A testimonianza dell ’ attività svolta fino ad ora in Emilia-Ro- magnà riporterò qualche dato statistico aggiornato all ’ aprile 1986. Dal gennaio del 1986 l ’ afflusso delle istanze di consulenza e di intervento è aumentato considerevolmente (in aprile era già quasi il doppio di quello dell ’ anno precedente). I casi di competenza sono stati solo il 22% all ’ incirca (46 sui 203 che sono stati finora formalizzati). Di quelli già definiti 40 hanno riguardato istanze rivelatesi infondate e 23 si sono risolti nel modo più favorevole. Oralmente ne sono stati già conclusi, per inammissibilità, manife sta infondatezza o pronta consulenza, 291. Infine, va rilevato che 62

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