Transizione 1987
4. Infine, voglio, schematicamente, rendere conto delle pro poste avanzate nel documento della Giunta regionale “ Indirizzi per la costruzione di una carta dei diritti per l ’ ambiente ” e trarre un primo bilancio delle esperienze attuate. a) Innanzitutto, la proposta di assicurare l'accesso dei cittadini e delle associazioni alla informazione , fornendone insieme gli am biti di riferimento, nella realizzazione e nel potenziamento delle “ banche dati ambientali ” che in Emilia-Romagna sono attualmente organizzate in due sistemi: il primo costituisce la “ banca dei dati di inquinamento ” rilevati direttamente; il secondo costituisce la “ ban ca dei dati ambientali ” che deriva dall ’ attività amministrativa. La realizzazione di queste banche dati è in corso di formazione anche tramite il potenziamento delle “ macchine ” elaboratrici; si tratta di un lavoro che richiede tempi lunghi, e a cui è stato evidentemente assegnata priorità; infatti serve a fornire innanzi tutto le basi informative indispensabili per l ’ attività amministrati va e pianificatoria. È ancora irrisolto, invece, il problema di for mazione delle modalità di accesso del pubblico a queste informa zioni, anche perché esso richiede l ’ utilizzo di risorse naturali e umane assolutamente non indifferenti. b) Le province, a norma dell ’ art. 11 della L.R. n. 9 del 1983 sul “ piano di risanamento ” delle acque, devono predisporre e pub blicizzare ogni anno un rapporto sullo stato quali-quantitativo dei corpi idrici e delle relative fonti di inquinamento, a cui vanno collegati i rapporti (pubblicati dal 1981 dalla Regione) sull ’ eutro fizzazione dell ’ Adriatico (raccolti dal battello oceanografico Daph ne). Ciò evidentemente può essere fatto, con la necessaria cogni zione scientifica, solo a partire dalla predisposizione dei Piani di risanamento che costituiscono insieme la conoscenza di base della situazione ed il quadro di riferimento per i giudizi sullo stato dei corpi idrici. I piani di risanamento sono in corso di ultimazione e saranno adottati entro il corrente anno. Dal 1987 quindi si potrà dare attuazione alla predisposizione di questi rapporti sullo stato delle acque, ed alle conseguenti forme di informazione e consulta zione. c) L ’ art. 18 della L.R. 19 del 1982 sulla “ igiene e sanità pubblica ” sancisce l ’ obbligo per i Comuni di informazione e di vulgazione sulle attività di vigilanza sanitaria ed ambientale effet 69
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