Transizione 1987

I DIRITTI DEL MALATO

Carlo Hanau

In queste note verranno esaminate brevemente leggi e disegni di legge sui diritti del malato, indicando successivamente la pro posta che si può riassumere nella formula: la carta dei diritti del malato nel regolamento dell ’ USL. L ’ ultima parte consiste nell ’ il lustrazione dell ’ apporto positivo che gli utenti e le loro associazio ni possono dare per migliorare la razionalità del servizio sanitario, in un fisiologico rapporto a tre con gli amministratori e con gli operatori. 1. La legislazione sui diritti del malato Negli ultimi anni sono state numerose le iniziative legislative in sede nazionale e regionale per dare una normativa che tuteli i diritti del malato, ed in particolare alcune categorie, come i bam bini ricoverati. La legge della Toscana, che ha istituito prima il difensore civi co, non può soddisfare, in quanto prevede che il cittadino rivolga necessariamente il proprio esposto dapprima all ’ operatore che egli ritiene responsabile della lesione del suo diritto, e solo successiva mente al difensore civico: un tale filtro è più che sufficiente ad arrestare sul nascere l ’ espressione di quel diritto di voce che pure si vorrebbe tutelare, in quanto il timore reverenziale o la paura di ritorsioni condiziona pesantemente i malati più di ogni altra cate goria di cittadini. La legge per la tutela dei diritti delle persone che usufruiscono delle strutture sanitarie della regione Liguria, pur essendo abbastanza completa nell ’ enunciazione dei diritti, ricade nel difetto già riscontrato per la normativa della Toscana, in quan to obbliga alla procedura di filtro già descritta. D ’ altra parte i

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