Transizione 1987

fra operatori sanitari ed utenti, che nell ’ ambito di un servizio pubblico come quello sanitario non può essere realizzata, per ra gioni di fatto e di diritto: l ’ uso del SSN non avviene su basi contrattuali, il pubblico dipendente deve comunque rispondere al l ’ autorità gerarchica, l ’ utente non ha reali possibilità di scelta libe ra. Da quanto sopra deriva l ’ impossibilità di un arbitro stabilito dalle parti, che abbia un reale potere di fare rispettare la carta dei diritti: anche ammesso che le parti accettassero le sue decisioni (e non si capisce perché un operatore soccombente dovrebbe farlo) l ’ autorità gerarchica sarebbe comunque obbligata ad intervenire successivamente con le sanzioni previste dal caso. La nostra scelta alternativa alla legge-quadro proposta a Firenze consiste nell ’ inse rimento della locale carta dei diritti del malato all ’ interno del rego lamento delle USL di competenza. 2. I microdiritti del malato: la loro tutela per regolamento Per sgombrare il campo da ogni equivoco va anzitutto premes so che in questa sede non si intende toccare quella parte dei diritti del malato che sono tutelati in base alla normativa vigente, sia civile che penale, dalla magistratura ordinaria: ad essa devono fare riferimento i cittadini singoli e le associazioni dei malati, così come i dirigenti, cui si fa obbligo di trasmettere alla magistratura la notizia di reato. Non rientra nelle nostre prospettive future il raggiungimento di una situazione analoga a quella statunitense, ove la litigiosità per cattiva pratica sanitaria ha toccato vertici impensabili, impegnando magistrati ed avvocati in un contenzioso teso ad ottenere il risarcimento dei danni subiti, reali o presunti. Non è certo questo il modello che desideriamo proporre, ma tutta via anche il nostro sistema deve pur dare una qualche risposta a coloro che sono vittime degli errori sanitari, e deve cessare la pratica per cui non si vuole neppure riconoscere la possibilità che un procedimento sanitario comporti rischi e danni per il paziente. Il fatto concreto che i grandi ospedali della Regione paghino ap pena un centinaio di milioni di premio annuo alla loro compagnia di assicurazione per la responsabilità civile e che le richieste di indennizzo siano meno di dieci l ’ anno per un grande ospedale re gionale è di per sé la prova che la tutela del malato è per questo aspetto ridicolizzata. Nelle note seguenti si cercherà di focalizzare quella vasta serie di microdiritti la cui violazione è stata sottolineata dalle “ carte ” 76

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