Transizione 1987

del Tribunale e dalle diverse Associazioni per i Diritti del Malato: si tratta di questioni minori, che acquistano rilevanza perché fre quentemente ripetute e perché arrecano sofferenza inutile a chi già è sofferente e non è in grado di difendersi. A differenza della proposta di una “ carta dei diritti del malato ” valida ovunque sul territorio nazionale in forza di una legge statale (forse viziata di incostituzionalità) qui si suggerisce l ’ inserimento delle varie carte per i diritti del malato, elaborate in sede locale, all ’ interno dei regolamenti delle rispettive USL. Questa proposta consente che si dia grande risalto alle esigenze maggiormente sottolineate dalla mobilitazione della popolazione interessata, un autentico movimen to democratico sui fatti concreti. La stessa mobilitazione è garanzia che la “ carta dei diritti ” sia realmente rispettata, a differenza di altre prescrizioni normative (cfr. leggi regionali sui diritti del bambino) che sono rimaste lettera morta (o norme programmati che) in tutte le situazioni ove la spinta democratica di base non si è avvertita. L ’ inserimento della Carta nel regolamento deve signi ficare l ’ accettazione dei doveri che ne derivano sia per l ’ ammini strazione che per gli operatori dipendenti, convenzionati e struttu re convenzionate. Il regolamento deve essere approvato ed accetta to e vi si devono prevedere i doveri e le relative sanzioni connesse con le violazioni di questi. Il regolamento USL offre un sufficiente grado di ufficialità ed al tempo stesso consente di apportare agevolmente tutte quelle modifiche che l ’ evoluzione rende necessarie. Il regolamento USL può entrare in quei dettagli attuativi che sarebbe assurdo preten dere da un testo di legge. Il rispetto della “ carta ” diventata parte integrante del regolamento USL non è più solamente il frutto di un ’ attenzione e di una spinta del movimento (che pure non dovrà né potrà rassegnarsi al ruolo di osservatore passivo); la vigilanza sull ’ applicazione del regolamento spetta in via ordinaria alla dire zione dei servizi ed al coordinamento USL (aspetto gerarchico) e per i casi contemplati è previsto il deferimento alla commissione di disciplina. L ’ inosservanza di alcuni dei diritti del malato è imputabile prevalentemente a carenze organizzativo-strutturali del servizio sa nitario: in tale caso l ’ USL non potrà evitare di colmare tali lacune contestualmente con l ’ introduzione delle nuove norme regolamen tari. Ad esempio non potrà essere inserito nel regolamento il dirit to dei genitori ad assistere il bambino in ospedale ventiquattro ore su ventiquattro senza provvedere ai necessari spazi ed attrezzature

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