Transizione 1987
(letti, armadi, servizi), dato che il regolamento è per sua natura uno strumento di attuazione concreta. Nel caso si verificassero (in tempi successivi) i tipi di carenze appena indicati, sarebbe compito dei movimenti di base e delle associazioni dei malati aprire un contenzioso politico con l ’ amministrazione sanitaria, mentre al sin golo utente resterebbe pur sempre la possibilità di presentare un reclamo per il mancato rispetto di una specifica regola. Altri diritti del malato vengono lesi prevalentemente da com portamenti scorretti degli operatori sanitari, presi singolarmente o in gruppi: qui più che altrove il potere gerarchico dovrebbe garan tire il rispetto della norma, data la possibilità di dirigere, di incen tivare, di comminare piccole sanzioni e di deferire alla commissio ne di disciplina. Purtroppo la situazione reale della dirigenza è molto deteriorata, mentre la stessa configurazione giuridica della commissione di disciplina, nella sua formulazione attuale, è grave mente carente, tanto da spiegarne la scarsa funzionalità. Fra l ’ altro non vi si ammette la presenza della parte lesa in quanto il proce dimento amministrativo coinvolge soltanto due parti: la Pubblica Amministrazione ed il dipendente; l ’ utente leso viene eventual mente ascoltato soltanto come prova processuale o testimone. Si registra una certa difficoltà anche ad accettare il fatto che l ’ utente possieda pur sempre un interesse legittimo e che la Pubblica Am ministrazione funzioni bene, e comunque nella stragrande maggio ranza dei casi non è certo la giustizia amministrativa che può esse re invocata, dati i tempi ed i costi della stessa. Il rapporto dell ’ utente con l ’ autorità gerarchica, anche quando si tratta di lesione di diritti rilevanti operata da un dipendente singolo, è estremamente difficile: basti citare gli innumerevoli casi di denunce insabbiate nella fase istruttoria del procedimento, poi ché questa viene abitualmente affidata al dirigente stesso del servi zio ove il fatto è accaduto. La fase istruttoria può finanche rappre sentare un tempo nel quale vengono occultate le prove ed organiz zate le coperture reciproche. All ’ inserimento nel regolamento USL di una serie di norme a tutela dei microdiritti del malato deve corrispondere una commis sione di disciplina rinnovata ed adeguata. Come indicato sopra, non si tratta di garantire diritti la cui violazione comporti una responsabilità civile o penale verso il malato, quanto piuttosto microdiritti che esigono una soddisfazione morale per la parte lesa e la garanzia di un serio incentivo a che tale comportamento scor retto non venga ripetuto a danno di altri malati. Sembra quindi
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