Transizione 1987

necessario che la commissione di disciplina preveda in tutti questi casi la presenza della parte lesa nel corso del procedimento. La commissione di disciplina della USL, sulla quale grava un unanime giudizio di inefficienza, è formata secondo le normative regionali da un collegio di cui fanno parte rappresentanti nominati dai sin dacati dei lavoratori e dirigenti USL: la lentezza procedurale è notevole e pare non sia neppure compensata da risultati efficaci, forse a causa di un ’ intima contraddizione che vede i sindacati, tutori degli interessi dei lavoratori, trasposti nei ruoli di giudici dei lavoratori stessi, sull ’ esempio non certo felice degli ordini pro fessionali. La proposta di rinnovamento della commissione di disciplina potrebbe basarsi sulle seguenti linee: — organo giudicante formato da un funzionario di carriera; — un rappresentante della Pubblica Amministrazione nel ruolo dell ’ accusa; — il presunto responsabile dell ’ infrazione, difeso da un suo fidu ciario (il sindacato o semplicemente un collega); — il cittadino che ha presentato la denuncia assistito da un suo fiduciario (un rappresentante delle associazioni per la tutela dei diritti del malato, o una persona di fiducia). La presenza nel procedimento del cittadino e del suo fiduciario dovrebbe essere accettata dall ’ organo giudicante in via preliminare, alla stregua della costituzione di parte civile nel processo giudizia rio, ma con criteri più ampi di quelli ivi utilizzati: pertanto il cittadino sarebbe presente ogni volta che il procedimento è stato innescato da una sua denuncia, mentre tale automatismo non scat terebbe nell ’ eventualità che l ’ infrazione riguardasse esclusivamente i rapporti fra dipendente e Pubblica Amministrazione. Tuttavia vi sono parecchi casi nei quali la Pubblica Amministrazione contesta inadempienze dei dipendenti che hanno determinato un danno agli utenti, senza che questi abbiano avvertito la fonte del danno stes so: sarebbe pertanto utile che una rappresentanza degli interessi collettivi degli utenti fosse sempre avvertita dei procedimenti di sciplinari di qualunque genere. Pur essendo ben consapevoli delle difficoltà di riconoscimento di diritti collettivi all ’ interno del no stro sistema giuridico, sembra questa una buona occasione per ini ziare. Si propone ancora che la procedura della commissione di disciplina venga modulata in relazione alla gravità dell ’ infrazione contestata: salva restando la possibilità di appello per colui che si ritenesse insoddisfatto del primo giudizio, tutte le volte che l ’ in 79

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