Transizione 1987

valutazione sociale degli anni di vita in unità omogenee e confron tabili: anche ammesso che l ’ epidemiologia medica progredisca fino ai massimi livelli, tanto da consentirci di valutare con precisio ne rischi e vantaggi relativi ad ogni intervento, si tratta pur sempre di probabilità attese per la generalità dei pazienti e quasi mai di certezze, dato che la variabilità biologica del singolo non consente previsioni certe del destino individuale. La propensione al rischio di ciascun cittadino entra a buon diritto, tutelata dalla Costituzione come una delle libertà fondamentali, quando si tratta di operare la valutazione sul proprio piano di cura individuale: ad esempio, c ’ è chi preferisce convivere con disturbi provocati dalla malattia piuttosto che sottoporsi a una terapia chirurgica che pure nel 99% dei casi porterebbe a guarigione; per costui il rischio di peggiorare o di morire, anche se ridotto all ’ 1%, è un deterrente sufficiente per rifiutare il trattamento; questa situazione non può essere risolta in maniera semplicistica, garantendo soltanto il dirit to di “ uscita ” o di rifiuto del trattamento generale, ma occorre prevedere forme di assistenza alternativa, salvaguardando l ’ equità del sistema. In ogni eventualità ove il singolo cittadino è personalmente e direttamente interessato all ’ esito dell ’ intervento sanitario non si deve dimenticare che la scala di valori espressa comunemente dalla società può non coincidere con quella dell ’ interessato. Soltanto in pochi e specifici casi si può dar luogo a trattamenti coatti, quando vi sia un evidente e grave rischio per la collettività (ad esempio nel caso delle vaccinazioni per gli alimentaristi e degli ammalati psichici pericolosi a sé ed agli altri); nella generalità delle situazio ni dovrebbe essere dunque decisiva la volontà dell ’ utente, dato che si riconosce come prevalente l ’ utilità che il singolo ricava. Occorre dunque prendere atto come la valutazione finale del risultato sani tario — nella maggior parte dei casi — diventi soggettiva e che il soggetto abilitato ad esprimere il giudizio debba essere in genere l ’ utente del Servizio. Ne deriva automaticamente che il giudizio stesso sulla razionalità del funzionamento del servizio sanitario debba in larga parte dipendere dalla percezione che gli utenti han no delle utilità che le prestazioni arrecano. Non si vuole attribuire una patente di esperto nella valutazio ne delle scelte mediche ad ogni paziente, per il solo fatto di speri mentare sul proprio corpo gli effetti delle cure: a causa della va riabilità individuale il trattamento più consono alla malattia può dimostrarsi del tutto inefficace nel caso specifico, mentre la terapia

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