Transizione 1987
scopo è necessario che il sistema preveda incentivi per quegli ope ratori che più si adeguano alle corrette richieste degli utenti. Infine anche il diritto di “ exit ” , quale estrema protesta contro il malfunzionamento di un servizio, può essere egualmente tutelato all ’ interno di una gestione pubblica (sia pure con limiti precisi di cui l ’ associazione stessa si incarica di dare ragione), concedendo al cittadino la possibilità di ricusare il presidio del suo naturale baci no di utenza in favore di un presidio diverso; ovviamente l ’ eserci zio di tale diritto non dovrebbe essere privo di conseguenze per i responsabili del buon andamento dei servizi interessati, soprattut to se l ’ associazione segnalasse motivazioni plausibili e ripetute fre quentemente. In queste note si è voluto indicare l ’ opportunità e la necessità della partecipazione singola ed associata degli utenti alla gestione del servizio sanitario. Tale problematica riguarda molti altri setto ri, come ad esempio i servizi pubblici che agiscono dichiaratamente fuori mercato, in regime di prezzi amministrati o tariffe e in con dizioni di monopolio. Sembra tuttavia che il settore sanitario, proprio perché paradossale è la condizione in cui si trova l ’ utente, possa costituire un buon banco di prova per l ’ invenzione e l ’ appli cazione di strumenti idonei a garantire il consumatore, che nell ’ at tuale situazione di rigidità rischia di diventare il vaso di coccio fra le categorie e le corporazioni ben più resistenti dei cosiddetti “ ga rantiti ” . Se tale intento verrà realizzato, si potrà constatare un effettivo miglioramento dell ’ organizzazione civile, che deve conci liare le esigenze dell ’ utente con quelle del produttore anche nelle aree ove non avrebbe neppure senso parlare di mercato, come appunto quella sanitaria. Nota. Il 18.11.86, a firma di Amadei Ferretti Malgari et AA. è stato presentato un d.d.l. concernente una legge-quadro per i diritti del cittadino malato, che riprende i contenuti della proposta del MFD ricordata nel testo. Riconosciuto il diritto sogget tivo alla salute, agibile avanti la magistratura ordinaria, si ipotizza la formazione di Carte dei diritti del malato a livello locale, sottoscritte dal tre per cento della popolazione interessata. Un difensore civico apposito, con poteri di indagine, istrui sce le denunce dei cittadini lesi, sente entrambe le parti, trasmette gli atti ad una Commissione apposita, pure dotata di potere inquisitorio, la quale dovrebbe «com porre» la controversia, comunicando la pronuncia agli organi amministrativi per l ’ accertamento delle responsabilità disciplinari. La Commissione, composta di rappre sentanti degli utenti e degli operatori, risulta un preliminare necessario (artt. 13 e 14) del ricorso alla commissione disciplinare od alla magistratura, ponendo seri dubbi sulla costituzionalità del d.d.l. 88
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