Transizione 1987
è possibile definire semplicemente esecutiva una attività nella qua le sono in realtà presenti elementi di decisione — ad esempio, quale atto fare prima e quale fare dopo; come combinare le risorse per raggiungere un certo obiettivo nella gestione di un servizio? È allora necessario parlare di una rigorosa distinzione di com piti tra personale politico e dirigenza, affidando a quest ’ ultima il ruolo di necessario supporto alle decisioni degli organi politici e la responsabilità dell ’ attuazione delle scelte con l ’ autonomia necessa ria nella combinazione ottimale delle risorse. Nel Regolamento vi è un tentativo di introdurre, nei ristretti ambiti della legislazione vigente, una dirigenza per incarico — legata alla realizzazione di determinati piani o progetti — che si intreccia (non la può sostituire) con la dirigenza per carriera. È certo che il meccanismo, per poter essere attuato, richiede una valutazione obiettiva dei risultati e quindi l ’ esistenza di meccani smi di controllo anche per evitare ogni arbitrio. È comunque u- n ’ innovazione necessaria per l ’ affermazione del principio di re sponsabilità e di revocabilità legato alla realizzazione di determina ti risultati. Si completa in questo modo il disegno di riforma dell ’ assetto istituzionale e organizzativo del Comune. Anche in base ad esso, e in rapporto alle difficoltà crescenti delle autonomie locali, il nostro Comune può sollecitare presso gli altri Comuni e le loro associa zioni un ’ iniziativa verso il Parlamento e il Governo, che stanno discutendo la legge sui poteri locali, anche per evitare il rischio che quella legge — risultato di una discussione eccessivamente rivolta ai rapporti reciproci tra i livelli istituzionali — nasca già vecchia, se nascerà.
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