Transizione 1987

L ’ INFORMAZIONE COME TUTELA

Francesca Bruni

1. Buon andamento e imparzialità nell'agire dell ’ amministrazione locale Lo stato moderno è improntato ad un lento ma costante pro cesso di contenimento dell ’ esercizio della potestà pubblica che ha portato alla creazione di strumenti finalizzati a massimizzare la certezza giuridica e ad assoggettare l ’ esercizio del potere a regole verificabili. A questo processo, in buona sostanza, può essere ri condotto il dettato costituzionale (art. 97) “ i pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assi curati il buon andamento e l ’ imparzialità dell ’ amministrazione ” . Nelle attuali condizioni storiche, profondamente mutate, il buon andamento non può essere ricondotto esclusivamente al ri spetto di regole formali, ma si traduce nella richiesta di maggiore efficienza ed efficacia dell ’ intervento dell ’ amministrazione; il che impone un ’ organizzazione del lavoro trasparente, procedure sem plici, non defatiganti, il rifiuto di canoni rigidi di azione e, ancora prima, una distribuzione più funzionale della responsabilità fra gli organi e fra questi e gli apparati. Si tratta di compiere un ’ operazione anche linguistica di distin zione di un agire amministrativo, proprio degli organi politici, fi nalizzato alla determinazione e al perseguimento di determinati obiettivi e di un agire amministrativo proprio degli apparati, che impropriamente si riassume nel concetto di esecuzione, e che im plica al contrario una gestione attiva ed una interazione continua con la decisione politica. Ugualmente Vim parzialità, oltre che nella tradizionale accezione negativa di “ non discriminazione ” deve es sere declinata in un significato più ampio di carattere positivo che 97

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