Transizione 1986
modo meno rigido (anche se ciò è stato dovuto più all ’ indeboli- mento del movimento sindacale che al dibattito stesso). I sistemi esistenti in Gran Bretagna e nella Germania occiden tale sono in genere meno restrittivi di quelli dell ’ Europa meridio nale, anche se, nel caso della Germania, la differenza sta più nella generale reputazione del paese fra gli imprenditori che nelle effet tive disposizioni istituzionali. Le istituzioni tedesche, infatti, sono di per sé assai simili alle francesi e le italiane. I contratti di lavoro sono considerati permanenti. La legge stabilisce le norme relative all ’ indennità di licenziamento, l ’ obbligo di previa notifica e la co- sultazione con i rappresentanti dei lavoratori (in Germania, viene fatta una distinzione fra sindacato e consiglio di fabbrica; le norme di consultazione si riferiscono a quest ’ ultimo). I licenziamenti pos sono venire impugnati presso i tribunali del lavoro se sono ritenuti «socialmente ingiustificati». Ciò significa, in pratica, che il licen ziamento dev ’ essere impiegato come estrema risorsa e dopo aver tentato ogni altro rimedio e che, fino ad epoche molto recenti, esso è risultato più difficile in momenti di alta occupazione che non in mercati del lavoro depressi. La legge dà inoltre ai consigli di fab brica il diritto di negoziare un piano previdenziale. La legislazione tedesca è di vecchia data: risale infatti al 1951 e, pur essendo cambiata sia l ’ amministrazione che l ’ interpretazione giudiziaria, dal 1970 ad oggi non è ancora individuabile una chiara tendenza in materia. Il sistema ammette, inoltre, enormi variazioni nella protezione sia de jure che de facto a seconda delle dimensioni dell ’ impresa, la categoria del dipendente, la regione e il settore dell ’ economia, cosicché gli imprenditori soggetti alle più severe restrizioni riescono anche in Germania, come avviene nei paesi dell ’ Europa meridionale, a ricorrere a quelli meno soggetti a limi tazioni in modo da accrescere il proprio margine di manovra. An che in Germania si è avuto un forte sviluppo, negli ultimi dieci anni, dei servizi di collaborazione temporanea e dei contratti a termine che sfuggono alle restrizioni giudiziarie. La situazione in Gran Bretagna appare molto meno rigida che nel Continente. I contratti di lavoro hanno sempre implicato, tra dizionalmente, un rapporto di tipo permanente e i licenziamenti a breve termine sono praticamente sconosciuti, ma le barriere legali al licenziamento per motivi economici sono deboli o inesistenti; la struttura amministrativa dello stato non se ne è mai occupata, tradizionalmente, e gli accordi raggiunti attraverso la contrattazione collettiva risultano più flessibili che altrove. Ciononostante, c ’ è 53
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