Transizione 1986

stato, negli ultimi quindici anni, un movimento a favore di una maggiore regolamentazione formale del contratto d ’ impiego. Tale movimento ebbe inizio con l ’ Industrial Relations Act del 1971. La normativa è stata poi cambiata varie volte, e soprattutto nel 1975, nel 1979, nel 1982 e nel 1984. Fondamentalmente, essa stabilisce l ’ obbligo di previa notifica e consultazione con i sindacati, oltre ai minimi di indennità di licenziamento. Gli effetti pratici di tale legislazione sulla flessibilità dell ’ occupazione risultano poco chiari. Negli anni ’ 60 il principale deterrente ai licenziamenti era dato dal fatto che non esistevano procedure istituzionalmente accettate tra mite cui effettuarli. La pratica variava enormemente da industria a industria e la maggioranza dei sindacati rifiutava, in linea di prin cipio, di negoziarne il dispositivo in previsione o, in alcuni casi, al verificarsi del fatto, cosicché non era mai chiaro quale sarebbe stato il risultato di un ’ azione di riduzione della forza lavoro. La normativa sviluppata negli anni ’ 70, riconoscendo la possibilità del licenziamento, tendeva a legittimarlo e a stabilire una rudimentale struttura attraverso la quale renderlo effettivamente operativo. Gli emendamenti a tale legislazione subentrati nei dieci anni successivi sembrano alquanto disomogenei; prevedono infatti una serie di soglie a seconda delle dimensioni dell ’ impresa e del numero di di pendenti coinvolti, e una parte dell ’ indennità di licenziamento stabilita per legge è a carico dello stato. Tutti questi parametri del sistema sono stati modificati varie volte ed è difficile dire con esattezza quale sia stato l ’ effetto reale di ciascun intervento, anche se, negli ultimi anni, l ’ orientamento generale è stato quello di concedere maggior libertà agli imprenditori. Va sottolineato, in conclusione, che in nessun paese europeo si ritrovano i problemi di assegnazione del posto di lavoro generati sistematicamente negli Stati Uniti dalle norme sull ’ anzianità, anche se, a questo riguardo, la situazione non è la stessa in tutta l ’ Euro pa. In Francia e in Gran Bretagna vi sono, per ragioni diverse, alcune difficoltà connesse alla classificazione del posto di lavoro e alla giurisdizione circa le dispute di lavoro analoghe a quelle negli Stati Uniti. Analoghe difficoltà non esistono in Germania occiden tale e sono scarsamente rilevanti in Spagna e in Italia. 1.3. Conclusioni dei confronti istituzionali Questa rassegna delle legislazioni sulla sicurezza d ’ impiego in Europa e nel Nordamerica permette di trarre due conclusioni. La 54

Made with FlippingBook Online newsletter creator