Transizione 1987

TRA SOLIDARIETÀ E DIRITTO: IL CASO DEI TRAPIANTI D ’ ORGANO

Maurizio Fallarli

Prendere in esame i problemi normativi, deontologici e medi co-legali che sono sorti attorno alla terapia mediante trapianti ri chiede che l ’ esame sia affrontato osservando i problemi da più angolazioni per identificare soluzioni che soddisfino le esigenze di chi, da posizioni diversificate, guarda alla terapia mediante tra pianti attendendosi benefici non sempre chiaramente individuati. Non v ’ è ombra di dubbio sul fatto che le posizioni, rispetto a questa recentissima prospettiva terapeutica, dei possibili donatori e dei possibili riceventi siano nettamente differenziate, come diffe renziate risultano — nei rispettivi rapporti — le posizioni degli utenti del Servizio sanitario nazionale. Accresce la complessità del problema la circostanza che ragioni di opportunità — oltre alla vigente normativa — hanno conferito rilevanza giuridica al parere dei familiari degli eventuali e possibili donatori. Sicché anche la posizione di questi ultimi, rispetto alla questione della donazione di organi, diviene di non trascurabile interesse e dovrà quindi essere presa in attenta considerazione. Mi sembra così opportuno considerare il tema proposto alla riflessione dal punto di vista dei possibili donatori e di quello dei loro familiari, dal punto di vista dei possibili riceventi e, infine, dal punto di vista degli utenti del Servizio Sanitario nazionale. Un tale modo di procedere appare tanto più opportuno in quanto si sta discutendo in Parlamento un Disegno di legge che dovrebbe modificare in modo sensibile la legge vigente, alla luce di alcuni orientamenti che si sono consoli dati negli ultimi anni e di cui farò cenno. La donazione di organi è atto possibile solo in quanto vi siano persone disponibili a qualificarsi come donatori di organi. Si tratta 113

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