Transizione 1987

di una scelta non semplice, perché non è facile maturare una con sapevole solidarietà verso gli altri quando per essere un utile dona tore è anzitutto necessario essere in età giovane, essere cioè una persona con una prospettiva di lunga vita e comunque poco pro pensa a considerare Pipo tesi di essere un donatore di organi. Per promuovere la formazione di una decisione consapevole non è suf ficiente una generica informazione sui successi della terapia e una altrettanto generica enunciazione dei vantaggi ottenuti dai ricevito ri di organi, ma è invece necessaria una promozione della informa zione sul significato della donazione, sul contributo che essa offre alla soluzione dei problemi che concernono la qualità della vita dei possibili riceventi. Affrontato dalle Associazioni per la donazione degli organi, questo compito di informazione non è stato invece fatto proprio da chi — disponendo della necessaria autorità in campo sanitario — avrebbe dovuto dimostrare, avendo disposto gli strumenti legislativi per realizzare la donazione, maggiore sen sibilità sull ’ argomento, contribuendo ad evitare che alla predispo sizione delle strutture necessarie per rendere concreta la terapia mediante trapianti seguisse una impossibilità ad operare con effi cacia per carenza di donatori. La recente esperienza ha dimostrato, non solo in Italia, le difficoltà che si incontrano nel reperimento di donatori e ciò non solo per i particolari meccanismi previsti dalla legge vigente in tema di consenso al prelievo di organi da cadavere ma anche per una non trascurabile resistenza che si veri fica all ’ interno delle strutture ospedaliere ad attivare le procedure necessarie per consentire le operazioni di prelievo. Le difficoltà che si incontrano nel reperire i donatori non sembrano legate ad una mancanza di garanzie per chi opera la scelta di esserlo. Le garanzie che la legge vigente prevede a favore del donatore riguar dano sia l ’ accertamento della realtà della morte che la sussistenza di tutte quelle condizioni da cui può dipendere il successo della donazione. Senza entrare in dettagli, peraltro superflui, si deve notare che la L. 644/75 prevede che la morte sia considerata sopravvenuta quando, nei casi di cessata attività cardiaca, non sia dimostrabile attività elettrica cardiaca per 20 minuti e, nei soggetti sottoposti a respirazione assistita, quando sia assente il respiro spontaneo, do po sospensione per 2 minuti della respirazione assistita e quando sia assente l ’ attività elettrica cerebrale, sia spontanea che provoca ta. Nei soggetti con lesioni cerebrali primitive, la morte si conside 114

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