Transizione 1989

e chiede alla medicina una correzione dei difetti della natura? Queste domande sono poste riflettendo, prima che sulle forme giuridiche del diritto alla riproduzione, sul suo significato sociale, che discende da attese socialmente condivise (del tutto o in parte) e per le quali ci si aspetta, ragionevolmente, un qualche tipo di risposta da parte della società. Inoltre in questi stessi interrogativi si incrociano almeno tre ambiti possibili, interni al diritto alla riproduzione: il diritto a concepire; il diritto a trasmettere il nome, dipendentemente o indipendentemente dalla trasmissione biologica; il diritto alla salute, inteso come liberazione dalla malattia, ma anche, progressivamente come superamento dei limiti posti dalla biologia, nell ’ assunzione teleologica della piena realizzazione psico fisica e sociale degli individui. Dalla difficoltà di comporre, persino nello stesso soggetto, l ’ insieme dei diritti che si ritengono da tutelare, nasce il conflitto tra forme di legittimazione relative a questo o quest ’ altro aspetto dei diritti stessi. Perciò le domande intorno alla tutela dei diritti, tendono a tradursi in problemi etici, di ricerca di regole metasistemiche che siano largamente condivi sibili e permettano la ridefinizione delle modalità stesse della ge stione dei conflitti sociali. Nell ’ ambito della riproduzione artifi ciale, le domande relative ad un ’ etica del diritto alla riproduzione sono particolarmente difficili da porre, in quanto l ’ accesso a que sto diritto è legato a situazioni storiche di esclusione delle donne e di conflitto sociale tra i sessi. Tuttavia, proprio procedendo dalla determinazione recente di un diritto alla riproduzione da parte delle donne, sembra possibile porre alcuni problemi anche in termini di ricerca di uno stile etico. È oggi sufficiente non poter concepire, perché appaia all ’ orizzonte un diritto alla possibilità di riprodursi biologicamente? Oppure esso esiste solo in quanto la capacità integra, a riprodursi, non può essere regolata dall ’ ester no per via autoritativa (Overall, 1987)? Storicamente il diritto alla riproduzione appare segnato da pre cise caratteristiche familiari, patrilineari e paterne. Un uomo — per realizzare la propria esistenza sociale — doveva avere diritto a trasmettere il proprio nome e il proprio sangue, per la propria famiglia, «di padre in figlio», attraverso una donna «adatta». «Adatta»: cioè portata al matrimonio vergine, scelta secondo le regole di una alleanza familiare confacente, ed infine, non sterile. Per la donna la riproduzione non si è definita, nel tempo, come diritto, ma piuttosto come un dovere a seguito di matrimonio e 155

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