Transizione 1989
come una funzione inerente alla sua supposta natura biopsichica (se sposata). Nello scenario della riproduzione da sempre è stata presente anche l ’ adozione, ma a base soprattutto endogamica e normalmente con rilevanza pubblica; essa implicava una generosità del capo famiglia vuoi verso la sterilità femminile che verso parentele meno fortunate o nei confronti di giovani già cresciuti e provati nel ruolo filiale. Dunque il diritto alla riproduzione si definisce nella linea maschile, attraverso il matrimonio e nell ’ interesse della pa rentela. Le trasformazioni del diritto alla riproduzione — ci riferiamo alle norme definite socialmente prima che giuridicamente — sono emerse sostanzialmente, nell ’ ultimo quarto di secolo, dalle tra sformazioni della famiglia. Sinteticamente possiamo notare come attualmente la famiglia allargata e gli ascendenti non definiscano più l ’ alleanza matrimo niale, almeno non in modo diretto ed imperativo, mentre la ri produzione appare un diritto progressivamente trasferito alla cop pia. Ma la coppia si è fatta man mano più paritaria anche ses sualmente, e dunque oggi questo diritto non riguarda più il solo referente maschile, ma i due partners. È a questo punto che la riproduzione diventa sempre più attinente alla vita privata, intesa come intimità della coppia. Si è trasformata nel tempo anche l ’ adozione, che oggi appare decisamente esogamica (non ci sono più obblighi verso la famiglia allargata e la parentela più vasta) e privata (perché comunque la riproduzione è un «affare» privato e perché si comincia a supporre anche la sterilità maschile). Inoltre le difficoltà oggi nel garantire una «buona adozione» ai bambini di più diversa derivazione, derivano anche dal fatto che il legame tra genitori e figli sembra totalmente liberato da ogni normativa sociale estrinseca e dunque può fare solo riferimento all ’ autodefinizione di «buon genitore», all ’ equilibrio psicologico dei singoli, al clima relazionale della coppia. Perciò né la capacità di trasmissione biologica né il desiderio del figlio appaiono in sé più sufficienti a garantire un diritto soggettivo alla riproduzione. Ma neppure, il matrimonio appare più un requisito assoluto del diritto a definirsi adatto al ruolo di genitore. In realtà, l ’ identificazione progressiva del diritto alla riprodu zione come diritto di coppia pone, in generale, al centro della 156
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