Transizione 1989

Complessivamente dall ’ aspetto negativo del diritto (diritto a non essere obbligata a riprodurre) è sorta senza dubbio anche un ’ area di diritti alla riproduzione, intesi in senso positivo ed individuati in base ad una imputazione individuale. Alcuni di essi, nel campo della potestà sui figli, della contraccezione e dell ’ aborto, hanno anche ottenuto riconoscimento giuridico e legittimano, in parte, una specifica rilevanza della decisione della donna. Non sono sicura, però, che la rilevanza sociale dell ’ individuo donna e della sua volontà, permetta una automatica traduzione della ricerca della realizzazione di sé attraverso la maternità, nei termini «io allora ho diritto a un figlio». E non mi riferisco al diritto positivo. Dal punto di vista giuri dico, infatti, sta emergendo come la caduta del riferimento della riproduzione alla famiglia legalmente costituita, allarghi il con senso ad un diritto individuale alla riproduzione. È dal punto di vista soggettivo ed etico, che la liberazione da un obbligo non pare comporti di per sé un diritto ad avere un figlio in quanto si decide di desiderarlo. Anche se la liberazione da divieti e mi norità giuridiche ha aperto la possibilità di interrogarsi sovrana- mente sulle responsabilità e sul desiderio. Ma la liberazione dal- l ’ obbligo ad essere madre implica il riconoscimento dei diritti di più individui, rispetto alla realizzazione personale; come pure l ’ ac cettazione di limiti ai diritti, all ’ interno della reciprocità che ri chiedono le relazioni affettive. Questo può anche significare la scelta di prendersi la responsa bilità di essere una «madre sola». O anche madre all ’ interno di una coppia omosessuale. Ma non significa che «avere un figlio» debba essere comunque un diritto ab-soluto dal figlio stesso. Da queste riflessioni ciò che appare più evidente è la debolezza dei processi di regolazione sociale in ambito riproduttivo. Ciò riguarda la riproduzione in generale e non sembra specifico della riproduzione artificiale: quest ’ ultima, semmai, sembra far esplo dere più esplicitamente il conflitto tra il valore di realizzazione di sé assegnato al fatto di avere un figlio e l ’ incertezza delle relazioni in cui questo «fatto» può venire a collocarsi. Non sembra però possibile che la regolazione giuridica supplisca autoritativamente ai vuoti della regolazione sociale. La provvisorie tà delle regole o la loro incertezza, che riguarda sia la deontologia della ricerca e della pratica medica come pure le relazioni familiari, 159

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