Transizione 1989

carte costituzionali, che sanciscono l ’ esigenza di tutela dei diritti della persona, l ’ uguaglianza di tutti gli uomini, il loro diritto alla vita, all ’ integrità fisica e morale 7 . Gli artt. 2, 29, 31 della Costi tuzione italiana costituiscono, ad esempio, sicuri parametri di giudizio per l ’ esclusione della liceità della clonazione e della ibridazione. Lo sviluppo scientifico e tecnologico non postula sempre neces sariamente modificazioni del diritto vigente, esige talora sempli cemente più appropriate modalità di attuazione di soluzioni giuri diche già adottate per problemi in precedenza risolti. Ma spesso scoperte scientifiche ed innovazioni tecnologiche pro ducono incisive modificazioni del modo di manifestarsi dei proble mi giuridici esistenti o addirittura prospettano alla società e al diritto problemi assolutamente inediti. La svolta impressa dalle nuove tecniche riproduttive al pro cesso biologico di riproduzione è così radicalmente innovativa da non poter essere assimilata dal diritto vigente, costruito, per quan to riguarda il rapporto di filiazione ed il rapporto di parentela, in funzione dei fenomeni correlati della procreazione naturale e del vincolo di sangue. Anche interpretazioni evolutive del diritto costituito di parti colare audacia appaiono inadeguate. «Di fronte al fallimento dei tentativi di utilizzare con l ’ ausilio di tecniche interpretative complesse quanto artificiose — osserva A. Falzea — le normative vigenti, restano operanti le norme del senso morale che ogni medico trae dalla propria coscienza e le regole della deontologia professionale che l ’ esercizio della medi cina ha dotato di grande forza etica. Ma se il senso morale e Ja deontologia professionale possono essere guida sufficiente per al cuni e certo fondamentali problemi, come quelli relativi alla se gretezza dell ’ intero processo nelle sue componenti soggettive ed oggettive... per altri non meno importanti problemi permane ine ludibile l ’ intervento del legislatore» 8. Occorre un radicale ripen samento del diritto delle persone e della famiglia ed una rimedi tazione della teoria dei negozi, ancora troppo costruita in termini contrattualistici. Si pensi, ad es. alla necessità di definire lo «Sta tus» giuridico di chi è stato concepito con la tecnica della fecon dazione artificiale eterologa, di disciplinare gli effetti giuridici della donazione di seme, di regolare gli effetti del consenso del marito o del convivente alla inseminazione o fecondazione artifi 198

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