Transizione 1989

struttura e alla biologia delle cellule umane ed in particolare dei gameti, dello sviluppo embrionale della riproduzione e dell ’ eredi tarietà; — creare un annuario nazionale degli istituti autorizzati ad eseguire ricerche sulla riproduzione; regolare controllare e valutare la loro attività; accertare che i ricercatori siano qualificati e abbiano le risorse necessarie per la ricerca; incoraggiare l ’ adozione di una terminologia medica comune; — accertarsi che gli atti medici o scientifici autorizzati eseguiti sugli embrioni si effettuino nel rispetto della loro condizione umana; — stimolare gli stati membri alla elaborazione di uno strumento giuridico comune ( convenzione europea sulla biomedicina e sulla biotecnologia umana). La Commissione propone poi alcune regole relative ai progetti di ingegneria genetica, consigliando di proibire clonazioni, parte nogenesi e creazione di ibridi e suggerendo di sottoporre tutti i nuovi progetti ad un comitato di esperti per l ’ approvazione. Vengono quindi proposte alcune regole da applicare alla ricerca scientifica sui gameti, sugli embrioni e sui feti; si tratta di regole restrittive ma tutto sommato accettabili comunque tali da consen tire un regolare progresso dell ’ investigazione in questo settore. Per poter stabilire quali interventi possono essere autorizzati su un embrione nel rispetto della sua condizione e del suo poten ziale umano, la Commissione insiste sulla necessità di determinare lo statuto giuridico nelle diverse fasi di sviluppo, riferendosi in modo specifico al paragrafo 5 della raccomandazione 1.046 adot tata dall ’ Assemblea del Consiglio d ’ Europa il 24 settembre 1986. È infatti possibile oggi, far concordare la definizione dello stato biologico dell ’ embrione con la verità biologica, dimostrabile, che ci forniscono le conoscenze scientifiche. Sulla base di questa verità biologica si raggiunge l ’ accordo sul l ’ impiego dei termini «embrione», «embrione allo stadio di pre impianto» e «fase di pre-organogenesi» per designare il gruppo di cellule che risulta dalla divisione dell ’ ovulo fecondato fino all ’ im pianto in utero (14° giorno dopo la fecondazione), momento in cui compare la linea primitiva, in cui si determina la cresta neurale. Questa definizione è stata adottata dai Consigli Europei di 9 paesi (Danimarca, Svezia, Finlandia, Germania, Italia, Belgio, Olanda, Inghilterra, Austria) riuniti nel giugno 1986 a Londra, sotto gli auspici della Fondazione Europea della Scienza. 20

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