Transizione 1989
stabilisca in modo definitivo di sospendere il flusso di risorse per un settore di ricerca già ampiamente maturato. Tutto si può fare ma non sempre è ragionevole o eticamente giustificato. Ma questa linea di analisi etica per una individuazione della giusta alloca zione, ovvero distribuzione, di risorse comunque scarse non viene percorsa in questo scritto perché impraticabile senza un gran numero di dati di cui non dispongo. Non percorro nemmeno l ’ altra linea delle questioni etiche di autonomia in gioco nella diagnostica prenatale perché a questo proposito ho solo alcune assunzioni etiche di base da enunciare (che tra l ’ altro già sono riconosciute nella legge n. 194 del 22-5-1978 con le norme per la tutela sociale della maternità e sull ’ interruzione della gravidan za). Mi sembra che in questo caso non vi possa essere nessuna coercizione legale. Ritengo cioè che né il medico possa essere ob bligato, facendo appello a sanzioni legali, a praticare egli stesso forme di diagnosi prenatale per l ’ uso delle quali ha delle riserve morali, né possa esservi obbligata la madre. Mi rendo conto che le cose non sono così semplici — vi sono casi in cui una diagnosi prenatale può evitare gravi malattie del nascituro e dunque non ricorrervi è quasi un delitto sul piano professionale e legale. Laddove poi si devono salvaguardare, prima facie, i principi etici del medico obiettore, non si può certo ammettere che il servizio pubblico non garantisca ai genitori, che hanno buone ragioni per richiederle, le procedure diagnostiche per ottenere quelle informa zioni sullo sviluppo del nascituro a cui essi hanno diritto. Mi sembra che, sul piano strettamente etico, le conseguenze benefiche che possono divenire perseguibili con l ’ ottenimento di informa zioni attraverso la diagnosi prenatale, debbano avere la meglio sul le conseguenze benefiche ottenibili soddisfando le preferenze del medico obiettore: una valutazione etica critica non potrebbe che fare pendere la bilancia dalla parte del diritto dei genitori e del nascituro 6 . Laddove il principio di autonomia non consente di imporre, prima facie, con la coercizione legale forme di diagnostica prenatale, a medici o genitori con principi etici che impediscano di ricorrere a queste pratiche, l ’ etica riconosce altre forme di in tervento. Così in casi del genere potremmo trovarci di fronte a situazioni in cui si discute sull ’ esistenza o meno di obblighi mo rali, ed un confronto di questo genere non può non aprire lo spazio, all ’ interno dell ’ opinione pubblica, per una approfondita considerazione delle argomentazioni razionali disponibili nel ten 49
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