Problemi della transizione 1979
Dinamica costituzionale
dire anche una requisitoria contro la sua anti tesi, che è la città in cui viviamo» 18 . Può, cer to, condividersi il giudizio (sempre del Cala mandrei) secondo il quale, approvando la nor ma che, nella Costituzione, inpone alla Re pubblica il compito di rimuovere quegli osta coli economici e sociali che, di fatto, impedi scono la realizzazione degli stessi più elevati diritti costituzionali, le forze di destra, proprio «per compensare le forze di sinistra della rivo luzione mancata, non si opposero ad accoglie re nella Costituzione una rivoluzione promes sa» 19 ; può, ed anzi deve additarsi il pericolo (così spesso avveratosi) di giungere a gabellare il dato costituzionale come volto semplicemen te a realizzare gradi succesivi di gestione «più democratica» del potere esistente, magari «in troducendo a getto continuo — come ricorda Umberto Romagnoli — sindacalisti nelle pic cole stanze dei bottoni» 20 ; ma è certo che la norma così attentamente pensata da Lelio Bas so esprime un principio — sono ancora parole di Umberto Romagnoli — «le cui probabilità di realizzazione sono direttamente proprozio- nali alle probabilità di mutamento della classe egemone» 21 . Ma allora, se è così, vale la pena di giungere ad alcune considerazioni conclusive. Se, cioè, al di fuori di ogni concezione neoilluministica della legislazione, al di fuori di ogni prospetti va opportunistica di obiettivi che siano parti colari e fine a se stessi, e al di fuori di ogni for malistica esercitazione, è soltanto un cambia mento di segno di quell ’ egemonia che si eserci ta sul corpo sociale ciò che può consentire, materialmente e storicamente, il passaggio dall ’ attuale assetto della nostra Costituzione economica (lineare come esso è rispetto alla struttura ed alle istituzioni, per instabili che siano, dell ’ economia capitalistica) ad un diver so assetto, che, pure, la Costituzione stessa prevede 22 , allora il problema della transizione è davvero quello sul quale Lelio Basso ha tanto insistito. Si tratta, cioè, di saper porre già oggi le basi e gli elementi (sotto l ’ aspetto delle strut
ture e delle istituzioni non meno che sotto quello dei rapporti di potere e dei valori mora li) della nuova società all ’ interno della società vecchia: di saper individuare e conseguire, quindi, obiettivi parziali sì, ma portatori in se stessi di una logica antagonistica. Contando, evidentemente, e per riprendere ancora le pa role di Basso, anche sui «nuovi orientamenti culturali che il processo di crescita e di socia lizzazione delle forze produttive, sotto la pres sione congiunta dello sviluppo tecnologico e dell ’ acuirsi delle contraddizioni, porta neces sariamente con sè, e che reagiscono sulle strut ture esigendo nuove istituzioni, nuove forme di partecipazione, nuovi rapporti sociali» 23 . Ma assegnando il primato — dal momento che la lotta di classe, se è lotta per il potere, lo è anche per il diritto — al fatto che «la classe la voratrice con le sue lotte e, più in generale, le forze produttive nel loro sviluppo riescano a incidere sull ’ ordinamento giuridico e riescano ad inserirvi elementi antagonistici alla logica capitalistica, facendo rivivere — come conclu de il nostro autore — in seno allo stesso ordi namento giuridico quel conflitto fra le due lo giche contraddittorie che abbiamo visto esse re, per Marx, il motore del processo rivoluzio nario nella società capitalistica» 24 . Al che il cosiddetto comma Basso, che si legge, come sappiamo, nell ’ art. 3 della Costituzione, offre una indubbia piattaforma di agibilità istituzio nale, quando prefigura l ’ ammissibilità di una «democrazia dei produttori»: in quel comma, infatti, come scrive Francesco Galgano, «un diritto di partecipazione politica è, per la pri ma volta nella storia delle costituzioni occi dentali, direttamente collegato alla posizione che l ’ individuo occupa nel processo produtti vo» 25 . Sviluppare e far salire di livello, dunque, la contraddizione immanente che oppone i prin cìpi solennemente proclamati come princìpi generali dell ’ ordinamento alla realtà non mi stificata di una società percorsa dallo scontro tra le classi. Fare sì che, nelle diverse fasi della
La costituzione: una democrazia verso il socialismo, in Economia democrazia e transizione al socialismo, Quad. di «Pro blemi del socialismo», Milano 1977, pp. 175 sgg. 23 Cito congiuntamente B asso , L ’ utilizza zione della legalità nella transizione al so cialismo, cit., pp. 845 e 848. 24 Così B asso , ibid., p. 834. 25 Così G algano , Le istituzioni dell ’ eco nomia di transizione, Roma 1978, pp. 46 e 94.
18 C alamandrei , Significato costituzio nale del diritto di sciopero, in «Rivista giu ridica del lavoro», 1952, I, pp. 233 sgg. 19 Ancora C alamandrei , Introduzione storica sulla Costituente, in Commentario sistematico alla Costituzione italiana, di retto da Calamandrei e Levi, Firenze 1960, I, p. 135 dell ’ introduzione. 20 Cfr. R omagnoli , in Commentario alla Costituzione a cura di G. Branca, Princìpi fondamentali, Bologna-Roma 1975, sub art. 3, p. 180. 21 Così ancora R omagnoli , op. cit., p. 179. 22 Cfr., per una analisi del testo costituzio nale sotto questo punto di vista, L avagna ,
217
Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online