Problemi della transizione 1979
PROBLEMI DELLA TRANSIZIONE
mente — e sarà questo un contributo non epi sodico, ma, ancora una volta, organico e siste matico — , quando si dibatte il ruolo del parti to politico nel nuovo Stato, è da Lelio Basso che viene il suggerimento della formula stessa che oggi si legge nell ’ art. 49: «Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in par titi per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale». Basso tor nerà ancora, spesso, nel corso degli anni, sul valore di questa formulazione, partendo sem pre dal presupposto (già sottolineato in sede di Assemblea costituente) secondo il quale non è concepibile, nella realtà occidentale odierna, un ordinamento democratico se non attraver so uno Stato di partiti: partiti da intendersi co me «strumenti della volontà popolare costitu zionalmente rilevanti», indispensabili — come si legge in un suo scritto successivo — per av viare «un processo democratico che dalla di versità, dalla eterogeneità, dal contrasto, dalle differenze che sono all ’ interno del sovrano, all ’ interno del popolo» consenta di arrivare «alla formazione di una volontà unitaria»; senza, tuttavia, che mai divengano organi del lo Stato, «perchè ciò — aggiunge — significhe rebbe annetterli all ’ oligarchia, privarli di quel carattere ambiguo che è indispensabile all ’ eser cizio della loro funzione democratica» 15 . All ’ interno di questa prospettiva, acquista un ruolo particolare, per Basso, la necessità (sia mo, quando lo afferma, ancora nel periodo di ferro del centrismo) di assegnare un preciso ri lievo costituzionale all ’ opposizione parlamen tare: l ’ opposizione, infatti, è portatrice pur es sa di volontà e di aspirazioni che emanano dal la stessa fonte sovrana da cui proviene il pote re della maggioranza, cosicché la sovranità stessa potrà esprimersi, nella sua interezza, soltanto «nel rapporto dialettico maggioran za-opposizione, nel contraddittorio che tra es si si istituisce e che l ’ ordinamento democratico deve disciplinare». «In linea di massima — co sì egli conclude — un regime tenderà a realiz zare una maggior democrazia quanto più il suo indirizzo politico risulterà da una sintesi maggioranza-opposizione, anziché da un sem plice dettato della maggioranza». «La volontà del sovrano non si manifesta (più) direttamen te come una volontà unitaria, ma attraverso una pluralità di volontà, dal cui confronto e
dal cui concorso nasce in ultima analisi la poli tica nazionale» 16 . Una «politica nazionale», dunque, alla cui elaborazione concorrono tutti i cittadini e tutti i partiti, e che resta doverosa mente distinta da quella «politica generale del governo» (art. 95), che è invece, a sua volta, la politica della maggioranza che al governo ha dato la sua fiducia: questa però non assorbe né esaurisce quella, ed anzi «la politica generale del governo, cioè la politica della maggioran za, momento certamente preminente della po litica nazionale, si traduce tuttavia in politica nazionale solo attraverso il concorso anche de gli altri partiti non compresi nella maggioran za, e cioè dell ’ opposizione 17 . Si tratta, se non sbaglio, di osservazioni sulle quali vale ancora la pena di soffermarsi: ed ancor più, direi, pro prio di fronte al peso crescente ed al significato assunto, negli ultimi anni, dai canali non stret tamente partitici di aggregazione della doman da politica ed ai rinnovati problemi di identifi cazione che tale processo pone ai partiti. Men tre la stessa sottolineatura di un preciso rilievo costituzionale dell ’ opposizione pare prestarsi, oggi, ad utili riflessioni, specie da parte di chi intende proporre, anche stando all ’ apposizio ne, un preciso ed articolato progetto politico, non soltanto di lungo periodo. Ma, come preavvertito, lo scopo di queste pagine non consiste nel rievocare l ’ opera di Le lio Basso quale costituente o come teorico del diritto (perchè, allora, occorrerebbe parlare di lui anche come pratico del diritto, come avvo cato, e rintracciare alcune componenti del suo pensiero ànche all ’ interno di talune e note dife se): sta, piuttosto, nel cercare di comprendere il significato profondo dell ’ opera di politica del diritto cui egli diede vita, riconducendola all ’ interno di una sua più complessiva conce zione della transizione. Ai più sensibili tra gli studiosi, anche se di diversa formazione ideo logica, non poteva sfuggire il senso di quell ’ operazione: fu Piero Calamandrei che, più schiettamente, lo interpretò, quando ebbe a parlare della Costituzione italiana come del documento di uba rivoluzione sociale «non compiuta per il presente, ma promessa per l ’ avvenire», come di «piano di battaglia contro i privilegi economici sui quali tuttora è costrui ta la società in cui viviamo», come di «un preannuncio della “ citta promessa ” , che vuol
no 1958, pp. 373 sgg., qui pp. 378, 381 383. 17 Così B asso , ibid., p. 388.
15 Sono frasi ancora di B asso , relazione e conclusione in Indagine sul partito politi co, a cura dell ’ istituto di Storia Legislativa, III, Milano 1968, pp. 751 e 923. 16 Così B asso , Natura e funzioni dell ’ op posizione nell ’ ordinamento costituzionale italiano, in Studi sulla Costituzione, Mila
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