Problemi della transizione 1981
Antonio Labriola
ni comuni italiani, e specie di Firenze», esercitata «con la viva coscienza della sovranità popolare», come una eccezione, as sieme a quella di alcune città greche «e segnatamente di Ate ne». Ma là fu «di uomini liberi padroni di schiavi», e qua «di cittadini privilegiati sfruttanti il forestiero e la campagna» 39 . Come a dire che anche dove vi fu nelle costituzioni politiche, eccezionalmente, dominio non della minoranza ma della mag gioranza, questa si resse su qualche forma di sfruttamento esterno. E c ’ è un rilievo sulla funzione del diritto romano nel momento del «dissolversi della società feudale in alcuni punti dell ’ Italia centrale e settentrionale» e del «sorgere dei comuni, che furono repubbliche di produttori corporativi, e di corpo- razioni di mercanti». Rinasceva il diritto romano nelle Uni versità «in opposizione ai diritti barbarici e in buona parte in opposizione al diritto canonico», ed «era evidentemente, in tale sua rifioritura, una forma del pensiero più rispondente ai bisogni della borghesia, che cominciava a svilupparsi». In ef fetti «di fronte al particolarismo dei diritti, che erano, o con suetudini di popoli barbari, o privilegi di un corpo, o conces sioni papali ed imperiali, quel diritto appariva come la univer salità della ragione scritta. Non era esso arrivato a considera re la personalità umana nei suoi astratti e generali rapporti; in quanto un qualunque Tizio è capace di obbligarsi e di obbli gare, di vendere e di comprare, di cedere, donare e così via? Il diritto romano, per quanto elaborato nella sua ultima reda zione, per autorità d ’ imperatori da giuristi servili, appariva, dunque, in sul declinare delle istituzioni medievali, come una forza rivoluzionaria...». Esso «era certamente un diritto più rispondente alla natura umana guardata nei suoi rapporti ge nerici; e nella sua opposizione ai diritti particolari e di privile gio appariva come un diritto di natura». Assieme ad altre fon ti il diritto romano contribuì così a formare la ideologia, «che è servita da arma di critica e da istrumento per dare forma giuridica all ’ ordinamento economico della società moderna», e che riflette «il periodo rivoluzionario dell ’ intelletto borghe se» 40 . Sono a questo modo tratteggiati due essenziali problemi storici della prima borghesia italiana: la forma politica che as sume il suo potere e la dottrina giuridica che la sorregge. Si tratta di schizzi, vividi e però parziali, di un ’ epoca e di una classe, la cui conoscenza approfondita richiede strumenti di lavoro che Labriola non possiede. Ma egli è convinto che la comprensione piena della «preistoria prossima della borghesia in sul declinare del Medio Evo» può raggiungersi con chiarez za sulla base del materialismo storico: «non sarebbe difficile di trovare, per esempio nell ’ individuato sviluppo della città di Firenze, una serie documentata di svolgimenti, nei quali il mo vimento economico e statistico trova completo riscontro nei rapporti politici, e sufficiente illustrazione nello sviluppo con temporaneo della intelligenza, già ridotta in prosa, e spoglia
39 Del materialismo storico . .., cit. , p. 125. 40 Ibidem, pp. 131-133.
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