Problemi della transizione 1982
PROBLEMI DELLA TRANSIZIONE
Resta la linea tracciata da Marx: L ’ epistemologia giuridica affonda le sue radici nella dialettica della separazione; la cate goria giuridica deve essere pensata nella dialettica della società civile. Oltre questa dialettica c ’ è solo l ’ empirismo e il realismo del concetto: la negazione del processo. Riprendere questo processo significa invece negare la logica, negare l ’ empirismo. L ’ empirismo è un comportamento scientifico che si rivela ste rile nei confronti dell ’ oggetto: sul piano della conoscenza esso è mero estetismo. Contro questo estetismo, appunto, si volge la linea tracciata da Marx. Secondo la concezione materialistica della storia il diritto è determinato dai rapporti di produzione. Un cosiffatto princi pio appare a Kelsen contraddittorio e quindi insostenibile per almeno due motivi. I rapporti di produzione descrivono la sfe ra materiale dell ’ esistenza; essi definiscono Tuniverso dell ’ esse re. L ’ assunto marxiano considera il dover essere giuridico de rivabile dalla constatazione che certi rapporti effettivamente hanno luogo. Ma tra essere e dover essere non sussiste possi bilità d ’ inferenza logica. D ’ altra parte, se è vero che il diritto regola i rapporti sociali, non è possibile che esso sia da questi determinato. La relazione è opposta. E il diritto che, qualifi cando i rapporti sociali, li determina come rapporti giuridici. L ’ esistenza di questi rapporti scaturisce dalla loro prefigura zione giuridica, è già contenuta in essa. La questione è posta da Kelsen in un modo che deve essere esplicato. Nella argomentazione kelseniana la determinazione dell ’ oggetto è riferita alle condizioni di possibilità del diritto come oggetto della scienza. Kelsen pertanto si riferisce alle unità elementari dalle quali inizia la costruzione logica del si stema e alle loro relazioni. Ma questa determinazione richiede a sua volta una ulteriore condizione di possibilità, la quale è contenuta nel postulato che la categoria giuridica sia non-con- traddittorio principio di qualificazione. L ’ ipotesi di Marx, in vece, porta alla determinazione di una contraddittorietà im manente alla categoria giuridica. Marx individua questa con traddittorietà nella funzione del diritto moderno e nella sua struttura materiale di senso. Quindi egli spiega la non-con- traddittorietà logica del diritto stesso come connessione di senso che è nella separazione e appare ordinata dall ’ attività dell ’ intelletto astratto e qualificante. In altri termini: mentre l ’ assunzione di Kelsen non spiega né la funzione reale del diritto né la sua struttura materiale di senso ma le deduce dal postulato descrittivo del realismo del concetto, l ’ ipotesi di Marx spiega non solo la funzione, ma anche la costituzione storica ed epistemologica della normati vità giuridica. La non-contraddittorietà pertiene alla struttu ra logica del diritto, la contraddittorietà alla sua funzione. In questo senso la logica del concetto giuridico è compatibile con la dialettica contraddittorietà della funzione e della struttura materiale. Ciò a cui bisogna tener fermo, però, è questo: la fondazio ne epistemologica del diritto nella dialettica della produzione del senso esaurisce in sé la logica del concetto: questa invece senza la prima non solo non è fondata, ma è incomprensibile. Se manca di quella fondazione, il diritto appare come puro gioco del linguaggio o dello spirito. Il nodo della questione se il diritto determini i rapporti so
V. Diritto e rapporti di produzione
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