Transizione 1985
L ’ elenco, in una società a poteri diffusi come è la società con temporanea, è ben lungi dal potersi considerare esaurito. Una con siderazione a parte, comunque, merita il problema dei rapporti col potere giudiziario. Da qualche tempo la magistratura ha assunto nei riguardi dei giornali un atteggiamento “ interventista ” molto preoccupante. La sentenza della Suprema Corte sui limiti della li bertà di stampa, gli arresti di giornalisti per violazione del segreto istruttorio, le condanne dell ’ ex direttore del Corriere della sera Alberto Cavallari e del direttore della Repubblica Eugenio Scal fari. E poi, su un altro versante, il sequestro dei libri su Ortolani a richiesta di parte. E tante altre iniziative altrettanto discutibili. Esse aprono, per così dire, un nuovo fronte per la difesa della autonomia del giornalista e della libertà di stampa. Ma ritengo che il problema dei rapporti stampa-magistratura vada ben distinto da quelli posti dai rapporti con il potere politico e con quello economico. Qui si impongono soprattutto due ordini di conside razioni. La prima riguarda la confusione delle leggi vigenti, la loro contraddittorietà, la caotica giurisprudenza cui hanno dato luogo e, conseguentemente, la incertezza del diritto in cui vivono tutti co loro che esercitano questa professione. La magistratura, qui come altrove, occupa i vuoti di potere provocati da coloro che avrebbero dovuto riempirli (il potere legislativo cui spetta di fissare le famose regole del gioco). E poiché anche la magistratura segue indirizzi tutt ’ altro che omogenei li occupa in maniera caotica e contraddit toria, aggravando ulteriormente la incertezza del diritto. Il secondo ordine di considerazioni riguarda la “ cultura ” della magistratura che è molto diversa e più arretrata rispetto alle re gole, non scritte ma altrettanto obbliganti, della “ società della in formazione ” . La teoria della “ mezza verità che equivale a una falsa notizia ” che ha ispirato la sentenza sulla deontologia profes sionale è esemplare. Come ho già avuto occasione di dimostrare (sulla Repubblica del 4.11. ’ 84) i fatti hanno ampiamente dimo strato che il punto di partenza da cui aveva preso le mosse il giu dizio di quei magistrati era completamente sbagliato. La “ mezza verità ” presa in considerazione dai giudici erano dei dubbi espressi (nel 1972!) sulla bontà dei “ fondi di investimento ” emessi dal finanziere genovese Bagnasco. Beh, oggi sappiamo che quei dubbi erano ampiamente giustificati, gli ingenui sottoscrittori di quei fondi hanno perso nell ’ investimento molte penne. La “ mezza ve rità ” si è dimostrata non una “ falsa notizia ” ma, per l ’ appunto, una mezza verità che poi col tempo è diventata una verità intiera. Po 106
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