Transizione 1985

lici Italiani) in lustitia, 5, agosto-dicembre 1952, p. 356. Cfr. anche C. Mortati, Commento all ’ art. 1, in: Commentario della costituzione, a cura di G. Branca, voi. I, Bologna-Roma 1976, pp. 9 e sg. 24. Cfr. R. Dahl, A preface to democratic theory, Chicago 1963, p. 132. In altri termini, potremmo dire che democrazia ed un certo grado di pluralismo istituzio nalizzato, risultano possibili solo in una società in cui sono scomparse differenze radicali, non solo di tipo socio-economico, ma anche culturali. Le società europee di antico regime, per il passato, o l ’ india, almeno fino ad oggi, hanno manifestato una sicura impermeabilità all ’ affermarsi della democrazia, nonostante l ’ esistenza, come nel secondo caso, di istituti tipici dei sistemi democratici, quali il Parlamento, le elezioni periodiche ecc. In assenza di uno zoccolo elevato di uguaglianza, la democrazia resta un vestito della domenica per la propaganda politica, comunque non una forma di governo. Bisognerebbe certo riflettere con più attenzione di quanto non sia possibile fare qui, sul carattere limitato del pluralismo democratico. Pure, il suo tratto essenziale mi sembra non tanto quello in virtù del quale esso renderebbe possibile una pluralità di scelte nel presente, ma l ’ altro, che lascia aperta la possibilità di lottare circa assetti diversi per il futuro. In Europa ci sarà ancora pluralismo e democrazia nella misura in cui ci sarà dato pensare ed agire sapendo che il destino delle nostre società non è stato ancora deciso fra la con cezione e la gestione della cosa pubblica della Signora Thatcher e quella di Willy Brandt. Questo distingue la nostra condizione di esistenza politica da quella degli altri europei che vivono all ’ est dell ’ Elba, per i quali molto più ridotti sembrano gli spazi di modificazione immaginabile del loro futuro, almeno a medio termine: da Husak a Kadar. 25. J.H. Kaiser, « Die Dialektik der Repraesentation », in Festschrift fuer Cari Schmitt, Berlino 1959, pp. 71-80. 26. P. Tillich, Die sozialistische Entscheidung (1932), edizione consultata: Offen- bach am M. 1948, p. 115. 27. H. Freyer, Die Bewertung der Wirtschaft im philosophischen Denken des 19. Jahrhunderts, Lipsia 1921 p. 9. 28. 1878-1949, giurista tedesco, membro del Partito Socialdemocratico e Ministro della Giustizia nel 1922- ’ 23. Importanti sono soprattutto i suoi studi di filosofia del diritto e di storia del diritto penale. 29. La tr. it. di questo scritto apparirà presso l ’ editore Giuffrè. Presso il medesimo editore, nella collana « Arcana Imperii », sarà pubblicata una raccolta di scritti di Heller sulla teoria dello Stato e del diritto. 30. L ’ osservazione è di S. Albrecht, H. Hellers Staats- und Demokratieauffassung, Francoforte-New York 1983, p. 220 e note 50 e 99. 31. L ’ intera documentazione del processo fu pubblicata dalla SPD nel 1933. 32. « Der Leipziger Prozess » in Reichsverwaltungsblatt, 1932. 35. Questo assegnava poteri speciali al presidente della Repubblica, che poteva ser virsene per sospendere alcuni diritti fondamentali. Cfr. La costituzione di Weimar, a cura di C. Mortati, Firenze 1946 (Testi e documenti costituzionali, 15), pp. 106 sgg. e l ’ eccellente introduzione. 36. Cfr. anche II, 619 e E. Fraenkel, « Verfassungsreform und Sozialdemokratie », in Die Gesellschaft, 1931 (2), pp. 486-500, in particolare la p. 499. 37. « Reichsverfassungsmaessige Diktatur », in Zeitschrift fuer Politik, 1924, pp. 103 e 113. 33. Ivi, p. 904. 34. Ivi, p. 908.

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