Transizione 1985

innegabili ingiustizie applicative che la cosiddetta legislazione sui pentiti in molti casi sta partorendo. Ad esempio ancora: sul piano delle norme giuridiche si è recentemente susseguita una serie di leggi, indubbiamente di «tono» diverso rispetto al passato (legge di depenalizzazione e di modifica al sistema penale; nuova disciplina per la repressione penale in materia tributaria; legge istitutiva del cosiddetto tribunale della libertà; normativa antimafia). Al riguardo non saprei condividere facili entusiasmi. Pure e benché se ne possano criticare molti aspetti, alla produzione legisla tiva del 1981- ’ 82 va riconosciuto almeno il merito di simboleggiare o di essere stata vissuta come una svolta. Ed è significativo che — fra questi provvedimenti «nuovi» — se ne possano annoverare due a impronta garantista (ma quanti equivoci, vecchi e nuovi, attorno a questa parola!) e due, dettati in chiave d ’ inasprimento repressivo in particolari settori della criminalità (mafia e reati tributari) . Se da un lato si notano, così, avvisaglie diverse rispetto alla politica criminale dell ’ ultimo decennio — prevalentemente attestata sui problemi dell ’ ordine pubblico — al tempo stesso i provvedi menti del 1981- ’ 82 presentano vari caratteri di una normativa d ’ eccezione. E questo rilievo è destinato ad accentuarsi, se teniamo presenti molte dichiarazioni programmatiche, nel senso che ci si appresta a «vivere» quegli strumenti d ’ intervento penale, ancora una volta, con la logica dell ’ emergenza (ad esempio: la disciplina penale tributaria, concepita come mezzo per far fronte e per soppe rire — sul piano della repressione penale — a carenze dell ’ apparato amministrativo). Va detto: ormai, di fronte a qualunque fenomeno, di fronte a problemi vecchi, accantonati (o più francamente: lasciati dilagare) per anni e anni, scatta quasi una parola d ’ ordine e rimbalza l ’ idea di poter sopperire soltanto con rimedi urgenti e con ulteriori forme di «supplenza» del potere giudiziario. E così pure si avanzano proget ti, quanto meno rischiosi e discutibili, di poter riciclare, a volte indiscriminatamente, soluzioni escogitate per il terrorismo (la di sciplina «premiale» che qualcuno vorrebbe estendere al settore della criminalità mafiosa e dei reati contro la pubblica amministra zione). Dopo l ’ emergenza dell ’ ordine pubblico — e pur avendo cono sciuto, su quel terreno, anche i gravi risvolti negativi e i limiti della cosiddetta supplenza giudiziaria (ad esempio: nelle indagini sul terrorismo di destra) — ci stiamo assuefacendo e ci si propone di 110

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