Transizione 1985

affrontare sempre con mezzi penali d ’ emergenza il fenomeno della droga o della mafia, quello delle violazioni tributarie o i problemi dell ’ ordinamento giudiziario (fa capolino il progetto ricorrente di «sistemare» il pubblico ministero «al suo posto», con medicine urgenti e settoriali). La questione del carcere preventivo e della sua durata è affrontato anche col tono di rimedi improcrastinabili per sfoltire le carceri che non sopportano tanto carico: la stessa vecchia «logica tampone» delle amnistie. E alla paralisi di certi uffici giudi ziari si dice di voler sopperire, dirottando pile di fascicoli dai tribunali alle preture e così via. In tal senso e non a caso è parso opportuno impostare questa analisi non tanto, riduttivamente, sulla legislazione, quanto sulla «cultura» dell ’ emergenza. 2. I più seri problemi riguardano la prassi applicativa e l ’ atteg giamento degli operatori, prima e ancor più delle norme giuridiche. Esula, dunque, dai propositi di questo intervento, un bilancio anali tico di ciò che le leggi «eccezionali» hanno prodotto dal 1974 in poi: dalla carcerazione preventiva a intercettazioni telefoniche di pubblica sicurezza; dal fermo preventivo (per un certo periodo), a privilegi processuali per le forze di polizia, ad affievolite garanzie difensive istruttorie (mediante la degradazione delle nullità, in quel settore, a sanabili) etc. Molte di quelle norme — va detto — servirono solo per agglomerare consensi su una politica autoritaria tout court. Magi strati rigorosi hanno confermato la loro inutilità in quella stessa lotta contro organizzazioni terroristiche, in vista della quale erano state invece presentate e «fatte passare», non senza toni retorici o demagogici addirittura. Certo quella serie di leggi ha bisogno di una drastica revisione e sbaglia chi pensa si tratti semplicemente di «raccordare» la normativa speciale col progetto di un nuovo codice. Ma — nel delineare i prodotti negativi che il periodo cosidetto dell ’ emergenza lascia sopravvivere — attenzione maggiore andrebbe puntata, come si accennava, al costume giudiziario. Troppo forti sono state le sollecitazioni verso un uso — si consenta il termine — disinvolto dei poteri, all ’ insegna del motto per cui l ’ attuale e inne gabile dissesto dell ’ apparato e la necessità di reiterate forme di «supplenza» giustificano il recupero di qualsiasi mezzo, in senso lato sanzionatorio, anche sul piano del processo. Ciò — come rammenteremo fra breve — costituisce l ’ antitesi dell ’ idea stessa di procedura penale. Ili

Made with FlippingBook flipbook maker