Transizione 1985
L ’ aspetto più noto di questo fenomeno consiste nell ’ uso delle misure cautelari e, segnatamente, della custodia preventiva. Ma non va dimenticato il settore delle prove. Anche qui risultano accentuati e si va producendo assuefazione rispetto a vizi pur riscontrabili nei periodi precedenti; ciò per quanto concerne — ad esempio — la ricerca della prova (la delazione o la confessione), attraverso il carcere preventivo. Se ci interroghiamo su cosa è il processo penale all ’ uscita del l ’ ultimo decennio, credo possiamo ben dirlo: un livello degradato si verifica, non solo nell ’ uso distorto del carcere preventivo. Per essere sinceri, dobbiamo riconoscere che — a differenza di altri paesi — ci stiamo abituando pure a una malcelata insofferenza per le forme, per il regime d ’ invalidità e d ’ inammissibilità delle prove, mentre la storia e la comparazione insegnano: il rispetto delle regole legali inerenti all ’ accertamento sul fatto integra uno dei cardini su cui si regge un processo civile. Quelle regole probatorie non sono “ malinconie ” accademiche o il frutto di lassismo disprez zabile. Sono le basi prime di un processo e di un sistema penale corretto. Dunque: una distorsione accentuatasi — con la prassi e con la “ cultura ” dell ’ emergenza — anche nel settore delle prove. Non posso indugiare con esemplificazioni, anche se vorrei sottolineare, almeno, che tali aspetti patologici risultano assai marcati in ordine all ’ uso dell ’ intercettazione telefonica. 3. La tematica del carcere preventivo è ben nota e fatta oggetto di reiterate denunzie. Né si dà tempo, per trattarla qui organica- mente. Ma, forse, non si è riflettuto abbastanza su taluni aspetti, solo in apparenza marginali. Ad esempio: il recepimento di tenden ze latenti, non certo nuove, esse pure, sull ’ uso “ sanzionatorio ” della custodia preventiva viene ufficializzato dalla normativa del periodo 1974- ’ 84. Il legislatore dichiara e richiede (se non prendo abbaglio, per la prima volta) al potere giudiziario di tutelare la collettività, non solo e non tanto con la pena, quanto anche, immediatamente, con una misura processuale. Alludo al punto 54 della legge delega del 1974, dove quella formula già compariva, sia pure in un conte sto organico e diverso; alludo all ’ art. 1 della c.d. legge Reale; alludo, soprattutto, al nuovo testo dell ’ art. 254 c.p.p., “ riscritto ” nel 1982, laddove (sia pure con dizione contorta ma inequivocabi le), viene recepita quella medesima finalità di carattere “ sostanzia le ” . 112
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